DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163 - Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano

Coming into Force02 Maggio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/04/17/082U0163/CONSOLIDATED/19990826
Published date17 Aprile 1982
Enactment Date10 Marzo 1982
Official Gazette PublicationGU n.105 del 17-04-1982 - Suppl. Ordinario
TITOLO I OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Finalita' degli osservatori astronomici e astrofisici

Gli osservatori astronomici e astrofisici sono istituti scientifici aventi per fine la ricerca astronomica ed astrofisica nei suoi vari aspetti; essi sono dotati di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa e soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Nell'ambito dei loro compiti istituzionali gli osservatori astronomici e astrofisici possono svolgere attivita' di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati mediante convenzioni o contratti da stipulare in conformita' al regolamento amministrativo-contabile di cui al successivo art. 46.

Art 2.

Consiglio per le ricerche astronomiche

Allo scopo di coordinare la ricerca astronomica degli osservatori e' istituito il Consiglio per le ricerche astronomiche, (C.R.A.), organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione.

Il consiglio e' presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed e' composto da:

  1. quattro professori ordinari o straordinari o associati di discipline astronomiche nelle universita' italiane, di cui almeno due ordinari o straordinari ed uno associato;

  2. un ricercatore di discipline astronomiche nelle universita' italiane;

  3. quattro astronomi ordinari o straordinari o associati di cui almeno due ordinari o straordinari ed uno associato;

  4. un ricercatore astronomo;

  5. il direttore generale dell'istruzione universitaria e un altro rappresentante del Ministero della pubblica istruzione scelto dal Ministro su una terna indicata dal C.U.N.;

  6. due esperti in rappresentanza di enti pubblici di ricerca operanti nel settore astronomico, designati dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

I componenti di cui alla lettera a) sono eletti dai professori ordinari, straordinari e associati di discipline astronomiche in collegio unico. I componenti di cui alla lettera c) sono eletti dagli astronomi ordinari, straordinari e associati in collegio unico. I componenti di cui alle lettere b) e d) sono eletti, rispettivamente, dai ricercatori delle universita' delle stesse discipline e dai ricercatori astronomi.

Possono partecipare alle sedute del C.R.A. con voto consultivo i direttori degli osservatori astronomici e astrofisici.

Possono partecipare alle sedute del C.R.A. esperti stranieri in numero non superiore a due su invito dello stesso consiglio.

Il consiglio coordina lo sviluppo della ricerca astronomica ed astrofisica degli osservatori con particolare riferimento ai progetti di interesse nazionale ed internazionale. Formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la programmazione nazionale dello sviluppo della ricerca e per l'elaborazione di eventuali progetti di ricerca e, in genere, in ordine ai rapporti con gli; altri enti nazionali ed internazionali di ricerca nel settore astronomico e astrofisico.

Formula inoltre proposte al Ministro della pubblica istruzione relativamente all'istituzione, ristrutturazione, fusione e soppressione di osservatori astronomici ed astrofisici.

Esprime il proprio parere nelle seguenti materie:

progetti nazionali ed internazionali;

potenziamento delle strutture e ripartizione dei fondi di bilancio e del personale degli osservatori;

criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca tra i vari progetti di interesse nazionale ed internazionale presentati.

Esso elegge nel suo seno un vice-presidente.

Il consiglio si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del consiglio piu' di due volte consecutivamente.

Per l'assolvimento dei compiti di segreteria del consiglio il Ministro della pubblica istruzione assegna personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale.

Per la validita' delle sedute e' richiesta la maggioranza dei componenti; per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza semplice, prevalendo, a parita', il voto del presidente.

Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La carica di componente del consiglio, per i professori universitari, e' compatibile con l'impegno a tempo pieno.

Capo II ORDINAMENTO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI
Art 3.

Organi degli osservatori

Gli organi degli osservatori sono:

1) il consiglio direttivo;

2) il direttore;

3) il collegio dei revisori dei conti.

Art 4.

Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, e' composto:

  1. dal direttore dell'osservatorio, che lo presiede;

  2. da quattro esperti scelti fra otto nominativi designati dal C.R.A. fra gli astronomi ordinari o straordinari non appartenenti all'osservatorio stesso o fra i professori ordinari o straordinari di discipline astronomiche di cui uno, in ogni caso e ove possibile, appartenente all'Universita' locale ove ha sede l'osservatorio;

  3. da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

  4. da un rappresentante del Ministero del tesoro;

  5. da quattro rappresentanti del personale dell'osservatorio, eletti dal personale stesso in quattro collegi separati in rappresentanza rispettivamente degli astronomi ordinari e straordinari, degli astronomi associati, dei ricercatori astronomi e del personale tecnico e amministrativo.

Il consiglio si rinnova ogni tre anni.

Art 4.

Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, e' composto:

  1. dal direttore dell'osservatorio, che lo presiede;

  2. da quattro esperti scelti fra otto nominativi designati dal C.R.A. fra gli astronomi ordinari o straordinari non appartenenti all'osservatorio stesso o fra i professori ordinari o straordinari di discipline astronomiche di cui uno, in ogni caso e ove possibile, appartenente all'Universita' locale ove ha sede l'osservatorio;

  3. da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

  4. da un rappresentante del Ministero del tesoro;

  5. da quattro rappresentanti del personale dell'osservatorio, eletti dal personale stesso in quattro collegi separati in rappresentanza rispettivamente degli astronomi ordinari e straordinari, degli astronomi associati, dei ricercatori astronomi e del personale tecnico e amministrativo.

Il consiglio si rinnova ogni tre anni. 2

Art 5.

Attribuzione e funzionamento del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo:

1) definisce le linee generali dell'attivita' scientifica dell'osservatorio;

2) approva i programmi di ricerca, proposti dal direttore sentito il personale di ricerca dell'osservatorio;

3) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

4) adotta gli atti di gestione finanziaria e patrimoniale dell'osservatorio riservati alla sua competenza e determina i limiti degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio che possono essere assunti direttamente dal direttore;

5) determina i criteri generali sul funzionamento dei servizi e sull'utilizzazione del personale e dei mezzi;

6) nomina, su proposta del direttore, tra i professori o gli astronomi componenti, un vice-direttore, con il compito di coadiuvare il direttore e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

7) esercita ogni altra attribuzione prevista da leggi o regolamenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato della carriera amministrativa con la qualifica piu' elevata, che partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo.

Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parita' di voti e' determinante il voto del presidente.

La nomina e componente del consiglio direttivo dei professori...

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