Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Finalita' degli osservatori astronomici e astrofisici
Gli osservatori astronomici e astrofisici sono istituti scientifici aventi per fine la ricerca astronomica ed astrofisica nei suoi vari aspetti; essi sono dotati di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa e soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Nell'ambito dei loro compiti istituzionali gli osservatori astronomici e astrofisici possono svolgere attivita' di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati mediante convenzioni o contratti da stipulare in conformita' al regolamento amministrativo-contabile di cui al successivo art. 46.
Art
2.
Consiglio per le ricerche astronomiche
Allo scopo di coordinare la ricerca astronomica degli osservatori e' istituito il Consiglio per le ricerche astronomiche, (C.R.A.), organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione.
Il consiglio e' presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed e' composto da:
quattro professori ordinari o straordinari o associati di discipline astronomiche nelle universita' italiane, di cui almeno due ordinari o straordinari ed uno associato;
un ricercatore di discipline astronomiche nelle universita' italiane;
quattro astronomi ordinari o straordinari o associati di cui almeno due ordinari o straordinari ed uno associato;
un ricercatore astronomo;
il direttore generale dell'istruzione universitaria e un altro rappresentante del Ministero della pubblica istruzione scelto dal Ministro su una terna indicata dal C.U.N.;
due esperti in rappresentanza di enti pubblici di ricerca operanti nel settore astronomico, designati dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
I componenti di cui alla lettera a) sono eletti dai professori ordinari, straordinari e associati di discipline astronomiche in collegio unico. I componenti di cui alla lettera c) sono eletti dagli astronomi ordinari, straordinari e associati in collegio unico. I componenti di cui alle lettere b) e d) sono eletti, rispettivamente, dai ricercatori delle universita' delle stesse discipline e dai ricercatori astronomi.
Possono partecipare alle sedute del C.R.A. con voto consultivo i direttori degli osservatori astronomici e astrofisici.
Possono partecipare alle sedute del C.R.A. esperti stranieri in numero non superiore a due su invito dello stesso consiglio.
Il consiglio coordina lo sviluppo della ricerca astronomica ed astrofisica degli osservatori con particolare riferimento ai progetti di interesse nazionale ed internazionale. Formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la programmazione nazionale dello sviluppo della ricerca e per l'elaborazione di eventuali progetti di ricerca e, in genere, in ordine ai rapporti con gli; altri enti nazionali ed internazionali di ricerca nel settore astronomico e astrofisico.
Formula inoltre proposte al Ministro della pubblica istruzione relativamente all'istituzione, ristrutturazione, fusione e soppressione di osservatori astronomici ed astrofisici.
Esprime il proprio parere nelle seguenti materie:
progetti nazionali ed internazionali;
potenziamento delle strutture e ripartizione dei fondi di bilancio e del personale degli osservatori;
criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca tra i vari progetti di interesse nazionale ed internazionale presentati.
Esso elegge nel suo seno un vice-presidente.
Il consiglio si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del consiglio piu' di due volte consecutivamente.
Per l'assolvimento dei compiti di segreteria del consiglio il Ministro della pubblica istruzione assegna personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale.
Per la validita' delle sedute e' richiesta la maggioranza dei componenti; per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza semplice, prevalendo, a parita', il voto del presidente.
Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
La carica di componente del consiglio, per i professori universitari, e' compatibile con l'impegno a tempo pieno.