Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g);
Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59.
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a
il seguente decreto legislativo; Art. 1 Istituzione
E' istituito, con le modalita' e i tempi di cui all'articolo 13, l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), come ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio ai sensi dell'articolo 8, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici.
L'INAF ha personalita' giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'INAF le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g);
Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59.
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a
il seguente decreto legislativo; Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138
Art
2.
Attivita' e finalita' dell'INAF
-
L'INAF:
promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonche' progetta e coordina pr ogrammi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio o all'estero;
svolge attivita' di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, in convenzione con le universita' che rilasciano i relativi titoli, nonche' attivita' di formazione postdottorato, continua, permanente e ricorrente nei settori di attivita' dell'Istituto, anche mediante propri programmi di assegnazione di borse;
esprime pareri e fornisce supporto tecnicoscientifico a soggetti pubblici e privati, su loro richiesta e negli ambiti di competenza;
promuove la conoscenza astronomica nella scuola e nella societa' anche mediante appropriate attivita' divulgative e museali.
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'Istituto per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca astronomica, astrofisica e di fisica cosmica.