DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n. 296 - Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force10 Settembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/26/099G0373/CONSOLIDATED/20030619
Enactment Date23 Luglio 1999
Published date26 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.200 del 26-08-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g);

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59.

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a

il seguente decreto legislativo; Art. 1 Istituzione

  1. E' istituito, con le modalita' e i tempi di cui all'articolo 13, l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), come ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio ai sensi dell'articolo 8, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici.

  2. L'INAF ha personalita' giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

  3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'INAF le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g);

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59.

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a

il seguente decreto legislativo; Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138

Art 2.

Attivita' e finalita' dell'INAF

  1. L'INAF:

    1. promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonche' progetta e coordina pr ogrammi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio o all'estero;

    2. svolge attivita' di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, in convenzione con le universita' che rilasciano i relativi titoli, nonche' attivita' di formazione postdottorato, continua, permanente e ricorrente nei settori di attivita' dell'Istituto, anche mediante propri programmi di assegnazione di borse;

    3. esprime pareri e fornisce supporto tecnicoscientifico a soggetti pubblici e privati, su loro richiesta e negli ambiti di competenza;

    4. promuove la conoscenza astronomica nella scuola e nella societa' anche mediante appropriate attivita' divulgative e museali.

  2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'Istituto per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca astronomica, astrofisica e di fisica cosmica.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138

Art 3.

Strumenti

  1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, l'INAF, secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la partecipazione in societa' con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito nel termine perentorio di quarantacinque giorni il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, l'autorizzazione si intende concessa. L'INAF puo' altresi' partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

  2. Nella relazione di cui all'articolo 10, comma 2, l'INAF riferisce sull'attivita' svolta dai consorzi, fondazioni, societa' o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138

Art 4.

Organi dell'Istituto

  1. Sono organi dell'Istituto:

    1. il presidente;

    2. il consiglio direttivo;

    3. il comitato di consulenza scientifica;

    4. il collegio dei revisori dei conti.

  2. Il presidente, individuato fra personalita' d'alta qualificazione scientifica nel settore d'interesse dell'Istituto, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno.

  3. Il consiglio direttivo e' composto dal presidente e da sei membri, di cui due eletti fr a gli astronomi straordinari e ordinari, associati e ricercatori in servizio negli osservatori astronomici e astrofisici, due eletti fra i professori e ricercatori universitari del settore scientificodisciplinare di astronomia e astrofisica, due nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica tra personalita' e studiosi specializzati nel settore di interesse dell'Istituto e di alta qualificazione scientifica, rappresentativi delle diverse figure professionali del predetto settore. Dei due eletti tra gli astronomi almeno uno deve essere un astronomo ordinar io e dei due eletti fra i professori e i ricercatori universitari almeno uno deve essere un professore ordinario. A parita' di voti risulta eletto il piu' anziano di eta'. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinate le operazioni elettorali e sono nominati i membri del consiglio direttivo. I componenti dell'organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il consiglio direttivo ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di verifica delle attivita' dell'Istituto, di deliberazione sui regolamenti di cui all'articolo 7, comma 1, sui bilanci e sulla nomina dei direttori delle strutture di cui all'articolo 8.

  4. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo e' incompatibile con la carica di direttore di una struttura dell'Istituto. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente puo' essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, e' collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

  5. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. Le modalita' di costituzione e la composizione del collegio sono stabilite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture di cui all'articolo 7, assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo, che assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e un componente designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifca e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

  6. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un direttore amministrativo scegliendolo fra...

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