DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2000, n. 277 - Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448

Coming into Force11 Ottobre 2000
Published date11 Ottobre 2000
Enactment Date09 Giugno 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/10/11/000G0250/CONSOLIDATED/20120302
Official Gazette PublicationGU n.238 del 11-10-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza annuale, fino 31 dicembre 2004, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, valgono a titolo di aumenti intermedi occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote sui citati prodotti decorrenti dal 1o gennaio 2005;

Visto l'articolo 8, comma 10, lettera e), della medesima legge n. 488 del 1998, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo 8 sono destinate, tra l'altro, a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l'attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

Visto l'articolo 7, comma 16, della menzionata legge n. 488 del 1999, secondo cui le disposizioni di cui al comma 15 del medesimo articolo 7 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999;

Visto l'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le

norme di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo

8; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, in data 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, che ha rideterminato, a decorrere dal 16 gennaio 1999, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Vista la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada;

Visto il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 95 del 9 aprile 1992;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato, ed in particolare l'articolo 38-ter;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. A decorrere dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di autotrasporto merci prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, disposti per effetto dell'articolo 8, commi 5 e 6, della medesima legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito derivante da tale riduzione, sempreche' di importo non inferiore a 25 euro, puo' essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.

  2. Ai fini del presente regolamento, per "esercenti le attivita' di autotrasporto merci" si intendono le imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate "esercenti nazionali", nonche' le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92, d'ora in avanti denominate "esercenti comunitari".

Art 2.
  1. Il credito di cui al comma 1 dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle...

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