IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20-bis, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva del Consiglio n. 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 febbraio 1999, del 10 maggio 1999 e del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri della giustizia, delle finanze, delle politiche agricole e forestali e della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Farine di grano tenero
E' denominato "farina di grano tenero" il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.
E' denominato "farina integrale di grano tenero" il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.
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Le farine di cui ai commi 1 e 2 destinate al commercio sono prodotte nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
! ! Su cento parti di sostanza secca
! Umidita' !-----------------------------------
!massima %! Ceneri ! Tipo e denominazione! !------------------! Proteine min.
! ! minimo ! massimo ! (azoto x 5,70) --------------------!---------!--------!---------!---------------- Farina di grano
tenero tipo 00 14,50 - 0,55 9,00 Farina di grano
tenero tipo 0 14,50 - 0,65 11,00 Farina di grano
tenero tipo 1 14,50 - 0,80 12,00 Farina di grano
tenero tipo 2 14,50 - 0,95 12,00 Farina integrale
di grano tenero 14,50 1,30 1,70 12,00
Le disposizioni del comma 3 non si applicano alle farine destinate ad utilizzazioni diverse dalla panificazione.
La farina tipo 00 puo' essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito).
Nella farina tipo 1 le ceneri non possono contenere piu' dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.
E' tollerata l'immissione al consumo di farine di grano tenero con tenore di umidita' fino al 15,50 per cento, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidita' massima 15,50 per cento.