LEGGE 4 luglio 1967, n. 580 - Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

Coming into Force13 Agosto 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/07/29/067U0580/CONSOLIDATED/20091214
Published date29 Luglio 1967
Enactment Date04 Luglio 1967
Official Gazette PublicationGU n.189 del 29-07-1967
TITOLO I CEREALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidita' o per altra causa.

Art 2.

Possono essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a prepulitura in impianti dotati di attrezzatura che consenta di liberarli dalle impurezze allo scopo di renderli idonei alla alimentazione umana, i cereali che presentano una delle seguenti caratteristiche:

  1. contenenti sostanze estranee che ne alterino le caratteristiche o semi di specie che rendano le farine nocive alla salute o che diano prodotti di odore o sapore cattivo, come: il loglio (Lolium temulentum), il gittaione (Agrostemma Githago), il melampiro (Melampyrum pratense sen arvense), la trigonella (Trigonella foenum graecum);

  2. invasi da crittogame, come: la carie (Tilletia spp.), il carbone (Ustilago spp.), la segale cornuta (Claviceps purpurea);

  3. invasi da parassiti animali.

Art 3.

I cereali di cui all'articolo 1, nonche' quelli non idonei all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorita' sanitaria competente per territorio, che provvedera' al controllo delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.

Art 4.

I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri scopi alimentari devono garantire la buona conservazione dei cereali stessi.

Le caratteristiche alle quali devono corrispondere i vari tipi di depositi, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, verranno stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 53.

Art 5.

Il trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le infestazioni dei parassiti animali o vegetali puo' essere fatto soltanto con prodotti all'uopo autorizzati dal Ministero della sanita', ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e con l'osservanza di quanto per ognuno di essi e' stabilito dall'articolo 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283.

TITOLO II SFARINATI
Art 6.

E' denominato "farina di grano tenero", o semplicemente "farina", il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.

Art 6.

1. E' denominata 'farina di grano tenero' il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187

Art 7.

Le farine di grano tenero destinate al commercio possono essere prodotte soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

La "farina tipo 00" puo' essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito).

Nella "farina tipo 1" le ceneri non possono contenere piu' dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.

E' consentita la produzione di farina denominata "farina integrale", avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri minimo 1,40, ceneri massimo 1,60, cellulosa massimo 1,60, glutine secco minimo 10.

E', altresi', consentita la produzione di farina denominata "farina tipo 2", purche' ottenuta nel molino con miscela di prodotti della macinazione del grano tenero, avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri massimo 0,95, cellulosa massima 0,50, glutine secco minimo 10.

E' tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidita' fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidita', rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187

Art 8.

E' denominato "semola di grano duro", o semplicemente "semola", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.

E' denominato "semolato di grano duro", o semplicemente "semolato", il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita', dopo l'estrazione della semola.

Art 8.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187

Art 9.

Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

La prova di stacciatura per la rilevazione del valore granulometrico previsto nella tabella per la semola, e' eseguita secondo le modalita' da stabilirsi con il regolamento.

E' consentita la produzione di semola e semolato rimacinati, da destinare esclusivamente alla panificazione; tale produzione non e' soggetta al rispetto del valore granulametrico di cui sopra.

E' consentita altresi' la produzione di farina di grano duro, da destinare esclusivamente alla panificazione, avente un contenuto in ceneri minimo 1,35 e massimo 1,60, cellulosa massimo 1, sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 11,50, su cento parti di sostanza secca.

E' tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidita' fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggiore grado di umidita', rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli in volucri di cui al successivo articolo 13.

Art 9.

Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

La prova di stacciatura per la rilevazione del valore

granulometrico previsto nella tabella per la semola, e' eseguita secondo le modalita' da stabilirsi con il regolamento.

E' consentita la produzione di semola e semolato rimacinati, da destinare esclusivamente alla panificazione; tale produzione non e' soggetta al rispetto del valore granulametrico di cui sopra.

E' consentita altresi' la produzione di farina di grano duro, da destinare esclusivamente alla panificazione, avente un contenuto in ceneri minimo 1,35 e massimo 1,60, cellulosa massimo 1, sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 11,50, su cento parti di sostanza secca.

E' tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidita' fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggiore grado di umidita', rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli in volucri di cui al successivo articolo 13.3

Art 9.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187

Art 10.

E' vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonche' qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanita', emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art 10.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187

Art 11.

Le farine di cereali diversi dal grano, se miscelate con sfarinati di grano in qualsiasi proporzione, devono essere poste in vendita con la chiara indicazione della denominazione di cereale da cui proviene la farina miscelata con quella di grano.

Art 11.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187

Art 12.

E' vietato vendere, detenere per vendere, nonche' impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite con la presente legge.

E' altresi' vietato vendere, detenere per vendere, non che' impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati comunque alterati, adulterati.

sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali.

Art 12.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187

Art 13.

Gli sfarinati, da chiunque prodotti e...

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