DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 115 - Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Coming into Force16 Agosto 2007
Published date01 Agosto 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/08/01/007G0128/CONSOLIDATED/20100205
Enactment Date14 Maggio 2007
Official Gazette PublicationGU n.177 del 01-08-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' 19 maggio 2004, n. 275, concernente il Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Tenuto conto delle osservazioni formulate nel suddetto parere e ritenuto di prevedere in ogni caso, tra le competenze del Ministro di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la fissazione delle linee di indirizzo dell'attivita' della Commissione, del programma annuale di lavoro e l'individuazione delle relative risorse, in quanto coerenti con le funzioni meramente consultive e propositive del predetto organismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo, E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Composizione della Commissione

  1. La Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, gia' istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: "Commissione", opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

  2. La Commissione e' composta da venticinque membri:

    1. il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di seguito denominato "Ministro", che la presiede;

    2. undici componenti scelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano

      nazionale;

    3. tre donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attivita' scientifiche, letterarie e

      sociali;

    4. tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

      Trento e di Bolzano;

    5. quattro personalita' espressive degli organismi sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche di genere;

    6. tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente

      rappresentative sul piano nazionale.

  3. Il Vice Presidente e' eletto a voto segreto a maggioranza dei voti validamente espressi dalla Commissione nella sua prima seduta in unica votazione; sostituisce il presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.

  4. Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 4, collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei gruppi di lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.

  5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno. Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunita' per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.

  6. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennita'; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio, purche' debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.

  7. I componenti decadono dalla Commissione per assenze alle riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro. La decadenza e' dichiarata dal Ministro.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' 19 maggio 2004, n. 275, concernente il Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Tenuto conto delle osservazioni formulate nel suddetto parere e ritenuto di prevedere in ogni caso, tra le competenze del Ministro di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la fissazione delle linee di indirizzo...

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