DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1990, n. 333 - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68

Coming into Force20 Novembre 1990
End of Effective Date05 Giugno 2012
Published date19 Novembre 1990
Enactment Date03 Agosto 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/11/19/090G0277/CONSOLIDATED/20120209
Official Gazette PublicationGU n.270 del 19-11-1990 - Suppl. Ordinario n. 72
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale degli enti locali, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, 13 maggio 1987, n. 268 e 17 settembre 1987, n. 494;

Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale richiesta dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali, per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto Enti locali;

Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67 e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti la decisione n. 1163/1987 del TAR Lazio - Sez. I, confermata in appello dal Consiglio di Stato, con la quale e' stato annullato per vizi del procedimento il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, concernente la disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-1984 per il personale dipendente dalle camere di commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 1990, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale, respinte o ritenute inammisibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative, e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto Enti locali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, stipulata in data 23 dicembre 1989 e definita in data 22 marzo 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto CGIL-Funzione pubblica, CISL-Funzione pubblica, UIL-Enti locali e SULPM (ammesso con riserva all'esito finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFSAL, CONFEDIR;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 22 marzo 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto Enti locali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Area di applicazione e durata

  1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente da comuni, province, comunita' montane, loro consorzi, associazioni e comprensori; istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

  2. Il presente regolamento si applica altresi' al personale dipendente dall'associazione nazionale istituti case popolari e dalla federazione italiana dei consorzi ed enti industriali.

  3. Il presente regolamento concerne il triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA
Sezione I Tutela degli Utenti
Art 2.

Rapporti amministrazione-cittadino

  1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.

  2. A tale scopo, gli enti devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione negli enti di media e grande dimensione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

  3. In tale quadro gli enti predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti da realizzare nel periodo di vigenza del presente regolamento finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilita' degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

    1. la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norne sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

    2. l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli enti ne ravvisino la necessita', in relazione alle esigenze degli utenti;

    3. il collegamento tra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

    4. il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ad ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

    5. una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

  4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, gli enti promuovono apposite...

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