DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1990, n. 44 - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68

Coming into Force07 Marzo 1990
Published date06 Marzo 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/03/06/090G0035/CONSOLIDATED/20010509
Enactment Date17 Gennaio 1990
Official Gazette PublicationGU n.54 del 06-03-1990 - Suppl. Ordinario n. 16
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale dei Ministeri, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 23 agosto 1981, n. 508, 9 giugno 1981, n. 310, 25 giugno 1983, n. 344, 31 maggio 1984, n. 531, 8 maggio 1987, n. 266, e 17 settembre 1987, n. 494;

Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 2 maggio 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto ministeri;

Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 ottobre 1989, con la quale respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto "Ministeri" di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 26 settembre 1989 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 2 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL/Funzione pubblica/Ministeri, CISL/Funzione pubblica/FILS, UIL/statali, CONFSAL/UNSA, Unione nazionale segretari comunali e provinciali e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 26 settembre 1989 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A

il seguente regolamento: Art. 1. Area di applicazione e durata

  1. Il presente regolamento si applica al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

  2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Art 2.

Rapporti amministrazione-cittadino

  1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.

  2. A tale scopo, le amministrazioni devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

  3. In tale quadro le amministrazioni predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza dell'accordo recepito dal presente regolamento - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilita' degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

    1. la semplificazione della modulistica e la riduzione, ove possibile, della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e l'ottemperanza alle istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

    2. l'ampliamento degli orari di apertura degli uffici per garantire, laddove le amministrazioni ne ravvisino la necessita' per le esigenze degli utenti, anche l'accesso degli utenti stessi in almeno due pomeriggi alla settimana; in tale caso le modalita' attuative saranno definite in sede di negoziazione decentrata;

    3. il collegamento tra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di "sportelli polivalenti";

    4. il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche;

    5. una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, le amministrazioni promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, ed i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Art 3.

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali

  1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:

    1. servizio elettorale;

    2. servizio doganale;

    3. igiene, sanita' ed attivita' assistenziali;

    4. attivita' di tutela della liberta' della persona e della sicurezza pubblica;

    5. produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

    6. trasporti;

    7. l'erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento.

  2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui all'art. 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

    1. sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: custodia del patrimonio...

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