IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale dei Ministeri, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 23 agosto 1981, n. 508, 9 giugno 1981, n. 310, 25 giugno 1983, n. 344, 31 maggio 1984, n. 531, 8 maggio 1987, n. 266, e 17 settembre 1987, n. 494;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 2 maggio 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto ministeri;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 ottobre 1989, con la quale respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto "Ministeri" di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 26 settembre 1989 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 2 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL/Funzione pubblica/Ministeri, CISL/Funzione pubblica/FILS, UIL/statali, CONFSAL/UNSA, Unione nazionale segretari comunali e provinciali e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 26 settembre 1989 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A
il seguente regolamento: Art. 1. Area di applicazione e durata
Il presente regolamento si applica al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
Il presente regolamento si riferisce al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.