DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005, n. 254 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio

Coming into Force31 Dicembre 2005
Enactment Date02 Novembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/12/16/005G0279/ORIGINAL
Published date16 Dicembre 2005
Official Gazette PublicationGU n.292 del 16-12-2005 - Suppl. Ordinario n. 203
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, recante la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la denominazione di dette camere e' stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'articolo 4, comma 3, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce, con proprio decreto, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio;

Visto l'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente la nuova disciplina sulla vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, con il quale tra i compiti conservati allo Stato, previa intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' stata prevista la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;

Visto l'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto l'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274, con il quale e' stato stabilito che le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente la disciplina degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attivita' svolte dalle amministrazioni pubbliche;

Visti gli articoli 11, comma 5, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

Ritenuta la necessita' di modificare il regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287, al fine di recepire le disposizioni legislative e regolamentari successivamente emanate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 ottobre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005;

Ritenuto di non recepire le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato in merito agli articoli 56, 62 e 73 del regolamento;

Tenuto conto, in merito alle osservazioni degli articoli 56 e 62, che con il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004, sono state specificate le tipologie dei contratti ed i limiti dell'importo delle singole voci di spesa per la fornitura dei beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori per i quali e' ammesso operare in economia;

Tenuto conto, in merito all'osservazione dell'articolo 73, che affidare il controllo di regolarita' amministrativa e contabile per piu' aziende speciali della stessa camera di commercio ad unico organo comporterebbe un eccessivo carico di lavoro sull'unico organo di controllo e che il risparmio economico sarebbe di modesta entita', poiche' gli emolumenti attualmente riconosciuti ai collegi dei revisori dei conti delle aziende speciali di piccole dimensioni sono di limitato importo; peraltro la maggiore responsabilita' e l'aggravio del carico di lavoro portano a concludere che all'unico organo di controllo dovrebbero essere corrisposti anche gli emolumenti dei collegi soppressi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Principi generali

  1. La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», e' informata ai principi generali della contabilita' economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicita', universalita', continuita', prudenza, chiarezza.

  2. Agli effetti del presente regolamento si intendono per:

  1. consiglio: il consiglio definito ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

  2. giunta: la giunta definita ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

  3. segretario generale: il segretario generale nominato ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

  4. organo di valutazione strategica: l'organo di valutazione strategica definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art 2.

Disposizioni di carattere generale

  1. Il bilancio d'esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, e' disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23, ed e' redatto secondo il principio della competenza economica.

  2. Il preventivo di cui all'articolo 6 e' redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio che e' conseguito anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.

  3. L'unita' temporale della gestione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art 3.

Criteri sussidiari

  1. Se le informazioni richieste dal presente regolamento o da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Nell'ipotesi di incompatibilita' dell'applicazione delle norme previste dal presente regolamento con la rappresentazione veritiera e corretta, si applicano i primi due periodi del quarto comma dell'articolo 2423 del codice civile.

Titolo II PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE E PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
Capo I Programmazione e preventivo economico
Art 4.

Programmazione pluriennale

  1. Il consiglio determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato, anche tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonche' delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire.

Art 5.

Relazione previsionale e programmatica

  1. La relazione previsionale e programmatica aggiorna annualmente il...

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