DECRETO 3 giugno 2014, n. 120 - Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali

Coming into Force07 Settembre 2014
Published date23 Agosto 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/08/23/14G00131/CONSOLIDATED/20200429
Enactment Date03 Giugno 2014
Official Gazette PublicationGU n.195 del 23-08-2014
Capo I Organizzazione
Art 1.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente dall'articolo 9, comma 3-terdecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonche' l'articolo 212, comma 15, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

Considerato che ai sensi del citato articolo 212, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' d'iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale dell'Albo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2009, n. 165, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, recante modalita' semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2013;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 0052484/GAB del 10 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/6 del 14 febbraio 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Albo nazionale gestori ambientali

  1. L'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art 2.

Organi

  1. Sono organi dell'Albo:

    1. il Comitato nazionale;

    2. le Sezioni regionali e le due Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.

  2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  3. Le Sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, le Sezioni provinciali presso le camere di commercio di Trento e di Bolzano.

  4. Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio e con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri.

Art 3.

Comitato nazionale

  1. Il Comitato nazionale dell'Albo e' composto da diciannove membri, di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati rispettivamente:

    1. due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente;

    2. uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vicepresidente;

    3. uno dal Ministro della salute;

    4. uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

    5. uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    6. uno dal Ministro dell'interno;

    7. tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    8. uno dall'Unione italiana delle camere di commercio;

    9. tre scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate;

    10. due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori;

    11. due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;

    12. uno dalle organizzazioni che rappresentano le imprese che effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.

  2. Per ogni componente effettivo e' nominato, con le modalita' di cui al comma 1, un supplente.

  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze.

  4. Qualora i componenti di cui ai commi 1 e 2 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali designazioni, purche' sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti effettivi.

  5. Il Presidente del Comitato nazionale ha la rappresentanza dell'Albo, convoca le sedute in sede istruttoria e in sede deliberante e stabilisce l'ordine del giorno con modalita' definite dallo stesso Comitato nazionale.

  6. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale, i cui oneri di funzionamento gravano sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione, sono affidate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le esercita attraverso la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche.

  7. Ai fini di cui al comma 6 il Ministero stipula, tramite la Direzione generale citata, apposita convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio finalizzata a disciplinare gli aspetti economico - organizzativi dell'attivita'.

  8. Il segretario del Comitato nazionale, scelto tra i funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' nominato dalla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche sentito il Comitato nazionale. Il Segretario ha la responsabilita' del corretto funzionamento della segreteria, istruisce i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato nazionale, ne cura l'attuazione e coordina l'attivita' avvalendosi delle segreterie delle Sezioni regionali e delle Province autonome.

Art 4.

Sezioni regionali e provinciali

  1. Ogni sezione regionale e provinciale e' istituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' cosi' composta:

    1. dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di presidente;

    2. da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla giunta regionale o dalla giunta provinciale della provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente;

    3. da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dall'unione regionale delle province o dalla giunta provinciale della provincia autonoma;

    4. da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare scelto, di norma, tra il personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

  2. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali designazioni, purche' sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti.

  3. Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali sono costituite in ufficio e affidate alle camere di commercio dei capoluoghi di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente camerale, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del Segretario generale.

  5. Il segretario della sezione e' preposto all'ufficio e ha la responsabilita' del suo corretto funzionamento, istruisce i provvedimenti della sezione, ne cura l'attuazione e organizza le attivita' della sezione in base alle direttive del presidente.

Art 5.

Attribuzioni del Comitato nazionale

  1. Il Comitato nazionale ha potere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT