Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 13 e 19;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2008;
Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Organizzazione
Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2 e in un Ufficio per gli affari generali e le risorse di cui all'articolo 23.
Art
3.
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione sono attribuite le funzioni di promozione della competitivita' e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e sviluppo della proprieta' industriale ed intellettuale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consumatori e di promozione e regolazione della concorrenza di mercato.
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Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione si articola nei seguenti sei Uffici di livello dirigenziale generale:
Direzione generale per la politica industriale e la competitivita';
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;
Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
Art
4.
Direzione generale per la politica industriale e la competitivita'
La Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' si articola in ventiquattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
politiche industriali e politiche di sviluppo della competitivita';
programmazione comunitaria e nazionale, per gli aspetti di propria competenza, in riferimento agli interventi per la competitivita';
programmazione, gestione e coordinamento delle risorse finanziarie della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria, per gli aspetti di propria competenza, in materia di competitivita';
azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e gli altri soggetti che gestiscono aiuti di stato per la promozione e il coordinamento degli interventi di agevolazione alle imprese;
politiche per la promozione della ricerca e dell'innovazione;
politiche territoriali, distretti produttivi e reti di impresa;
azioni per la creazione di imprese innovative e finanza di imprese;
politiche industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia, industria aerospaziale, trasporto, cantieristica navale, elettronica, meccanica fine, prodotti ottici ed elettrici;
politiche industriali dei settori metalmeccanico, chimico, farmaceutico, gomma, materie plastiche, siderurgico, metallurgico e dei minerali non ferrosi;
politiche industriali dei settori tessile, della carta, del legno, delle ceramiche e dell'arredamento - politiche per il Made in Italy;
politiche industriali comunitarie ed internazionali, regimi di aiuto ed attivita' inerenti al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato, nonche' attivita' connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.);
recupero e rivitalizzazione dei siti produttivi inquinati;
sistema di certificazione ambientale;
normativa tecnica, prevenzione e sicurezza, recupero dei siti industriali;
crisi d'impresa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese;
politiche delle industrie alimentari;
vigilanza sull'Istituto Promozione Industriale (IPI), nonche' sulle stazioni sperimentali dell'industria e sul banco nazionale di prova;
vigilanza sulla Fondazione Valore Italia.
Art
5.
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
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La Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) si articola in sei uffici dirigenziali non generali e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
indirizzi e promozione in materia di Politiche anticontraffazione;
segreteria del Consiglio nazionale anticontraffazione;
gestione call center ed indirizzo di posta elettronica dedicato;
gestione dell'attivita' inerente ai destinatari anticontraffazione;
monitoraggio sistemi e metodi anticontraffazione;
assistenza e supporto imprese all'estero;
raccolta dei dati in possesso delle autorita' competenti in ambito nazionale ed internazionale, delle associazioni di categoria e delle imprese in materia di lotta alla contraffazione e gestione banca dati;
analisi, predisposizione dei rapporti sull'andamento del fenomeno e proposte normative conseguenti;
attivita' di raccordo con le altre Direzioni generali con le forze di polizia, Agenzia delle dogane e con le altre amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta alla contraffazione;
attivita' di comunicazione interna ed esterna e gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione, organizzazione eventi;
politiche per la promozione della proprieta' industriale, relazioni con istituzioni e organismi comunitari ed internazionali in materia di proprieta' industriale;
invenzioni e modelli di utilita';
disegni...