DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2009, n. 123 - Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori

Coming into Force21 Agosto 2009
Enactment Date10 Luglio 2009
Published date20 Agosto 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/08/20/009G0131/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.192 del 20-08-2009
Capo I Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ed, in particolare, gli articoli 7, comma 2, e 12, comma 2;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 febbraio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo e dell'8 giugno 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente capo ha per oggetto:

  1. le disposizioni organizzative per gli organi centrali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;

  2. la determinazione della dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta medesima.

Art 2.

Presidente

  1. Il Presidente della Consulta:

    1. rappresenta la Consulta verso l'esterno;

    2. designa il Segretario generale, scegliendolo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale delle merci e della logistica;

    3. propone i componenti del Comitato esecutivo, tenuto conto delle indicazioni delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, del movimento cooperativo e delle altre categorie economiche e sociali rappresentate nell'Assemblea generale;

    4. nomina i componenti del Comitato scientifico, sentita l'Assemblea generale;

    5. sceglie, fra i componenti dell'Assemblea generale aventi specifica professionalita' in materie statistiche ed economiche, i membri dell'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto;

    6. puo' istituire, sentito l'Ufficio di presidenza, commissioni per la trattazione di questioni specifiche correlate al settore del trasporto e della logistica;

    7. convoca l'Assemblea generale, il Comitato esecutivo e l'Ufficio di presidenza;

    8. presenta all'Assemblea generale, su proposta del Segretario generale e d'intesa con il Comitato esecutivo, la delibera programmatica semestrale delle attivita' della Consulta.

  2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale di una segreteria.

  3. Alle attivita' di cui al comma 2 si provvede senza oneri aggiuntivi.

Art 3.

Assemblea generale

  1. L'Assemblea generale:

    1. nomina i componenti del Comitato esecutivo;

    2. delibera il programma semestrale delle attivita' della Consulta, sulla base delle direttive ricevute dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    3. approva, previo parere del Comitato esecutivo, l'esito dei lavori svolti dalle commissioni di cui al comma 2.

  2. L'Assemblea generale, per lo svolgimento delle attivita' attribuite alla Consulta dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, puo' avvalersi, per la trattazione di tematiche afferenti a normativa e affari internazionali, logistica, intermodalita', qualita', sicurezza e controlli, di apposite commissioni.

  3. Ai lavori dell'Assemblea generale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, dal Presidente della Consulta, esperti su specifiche materie, senza diritto di voto, con le ordinarie risorse in dotazione alla Consulta.

  4. La convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale e delle Commissioni e' inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per le riunioni stesse e, in caso di eccezionale necessita' ed urgenza, almeno quarantotto ore prima. L'Assemblea generale stabilisce le regole relative alla validita' delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni, nonche' l'istituzione e la composizione delle eventuali commissioni di cui al comma 2, tenendo conto...

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