DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 284 - Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori

Coming into Force24 Gennaio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/01/09/005G0309/CONSOLIDATED/20140912
Enactment Date21 Novembre 2005
Published date09 Gennaio 2006
Official Gazette PublicationGU n.6 del 09-01-2006 - Suppl. Ordinario n. 5
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 febbraio 2003, istitutivo della Consulta generale per l'autotrasporto;

Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ed in particolare l'articolo 17, comma 3-ter, che stanzia risorse per il funzionamento della citata Consulta generale per l'autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, commi 1 e 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2006;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che e competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita'

  1. Il presente decreto legislativo ha per oggetto il riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, e dei principi e criteri specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 32 del 2005.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

  1. «Consulta», la Consulta generale per l'autotrasporto;

  2. «Comitato centrale», il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

Titolo I CONSULTA
Art 3.

Denominazione e sede

  1. La Consulta generale per l'autotrasporto assume la denominazione di Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

  2. La Consulta ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ed opera alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di autonomia contabile e finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 8.

Art 4.

Attribuzioni

  1. La Consulta svolge attivita' propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorita' politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi sull'esercizio dell'attivita' di autotrasporto. A tale fine, la Consulta:

  1. elabora e provvede all'aggiornamento, nonche' al monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale della logistica;

  2. esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l'applicazione delle disposizioni, anche europee, in materia di autotrasporto, nonche' sulle problematiche relative all'attraversamento delle Alpi;

  3. esprime parere sui problemi di competenza della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti;

  4. promuove iniziative per lo sviluppo dell'intermodalita', anche attraverso la messa a punto di progetti pilota;

  5. formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale, e provvede all'elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attivita' di autotrasporto;

  6. promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla competitivita' delle imprese italiane di autotrasporto in ambito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto;

  7. provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32;

  8. elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza;

  9. propone indirizzi in materia di certificazione di qualita' delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;

  10. esprime, su richiesta delle competenti autorita', pareri sull'adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti 1'autotrasporto;

  11. fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini dell'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2), lettera c), numero 3), della citata legge 1° marzo 2005, n. 32, verifica, in collaborazione con il Comitato centrale, il rispetto dell'uniformita' della regolamentazione e delle procedure, nonche' la tutela delle professionalita' esistenti, nei procedimenti preordinati all'iscrizione delle imprese di autotrasporto all'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento.

Art 5.

Composizione

  1. La Consulta e' composta dai seguenti membri effettivi:

    1. il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria professionalita' ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica;

    2. due Vicepresidenti, dei quali il primo e' di diritto il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il secondo e' designato dai componenti in rappresentanza delle categorie economiche e produttive;

    3. quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    4. il Presidente del Comitato centrale;

    5. un rappresentante, con qualifica dirigenziale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio, della giustizia, delle politiche comunitarie, degli affari regionali, del lavoro e delle politiche sociali, delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali;

    6. un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, che abbia i seguenti requisiti:

      1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

      2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

      3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria;

      4) non meno di venti imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle ottocento tonnellate, ovvero non meno di dieci imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate;

      5) organizzazione periferica con proprie sedi in almeno trenta province.

      6) Per il primo mandato, viene nominato un rappresentante per ciascuna delle associazioni presenti nella Consulta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

    7. quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;

    8. un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni associative: AISCAT, Assoaereo, Assologistica, Assoporti, Casartigiani, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confitarma, Conftrasporto, Federtrasporto, Lega nazionale cooperative e mutue;

    9. un rappresentante dell'ANAS;

    10. un rappresentante della Rete ferroviaria italiana S.p.a.;

    11. un rappresentante di Trenitalia S.p.a.

  2. I componenti di cui alle lettere da b) a m) sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.

  3. Oltre a quelli elencati nel comma 1, possono fare parte della Consulta i rappresentanti delle parti economiche e sociali che ne facciano richiesta motivata, previo parere favorevole del Comitato esecutivo di cui all'articolo 6.

  4. Il Presidente della Consulta puo' invitare ai propri lavori, senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti istituzionali o di categoria, nonche' esperti di specifici settori...

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