DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 55 - Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia

Coming into Force01 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/16/001G0104/ORIGINAL
Enactment Date06 Marzo 2001
Published date16 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.63 del 16-03-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;

Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti gli articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26 luglio 2000;

Vista la preliminare de1iberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data 19 e 21 dicembre 2000;

Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non accogliere le osservazioni inerenti le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, attesane la conformita' con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Ritenuta l'opportunita' di accogliere i rilievi espressi dalla Corte dei conti in data 2 marzo 2001;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende:

  1. per "Ministro" il Ministro della giustizia;

  2. per "Ministero" il Ministero della giustizia;

  3. per "decreto legislativo" il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art 2.

Dipartimenti del Ministero

  1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di gestione amministrativa:

  1. Dipartimento per gli affari di giustizia;

  2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

  3. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

  4. Dipartimento per la giustizia minorile.

Art 3.

Ufficio del Capo del Dipartimento

  1. Ad ogni Dipartimento e' preposto un Capo del Dipartimento.

  2. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo, nonche' dal presente regolamento, per la contrattazione collettiva di lavoro e per la direzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), ed 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Capo del Dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, nell'ambito del quale viene altresi' svolta la progettazione e gestione del controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

  3. Le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di sua competenza spettano al Capo del Dipartimento, al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali riferiscono in merito. In materia di atti normativi tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l'attivita' dell'Ufficio legislativo del Ministero. L'ufficio del Capo del Dipartimento svolge attivita' di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento ed a quelli periferici e coordina l'attivita' internazionale svolta dal Dipartimento.

  4. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due, nominati, per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche complessive del Ministero. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il Capo del Dipartimento designa il vice capo con funzioni vicarie.

  5. I Vice Capi sono nominati tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'incarico di vice capo e' conferito nelle forme di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.

Art 4.

Dipartimento per gli Affari di giustizia

  1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.

  2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli Affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

    1. Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile e relative alla cittadinanza; relazioni internazionali in materia civile e in particolare attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; gratuito patrocinio, notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e...

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