LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311 - Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia

Coming into Force06 Settembre 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/09/05/062U1311/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date12 Agosto 1962
Published date05 Settembre 1962
Official Gazette PublicationGU n.224 del 05-09-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Organico dell'ispettorato generale.

L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, e' posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli ed e' costituito:

1) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale;

2) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Corte di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;

3) da tre magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

4) da quattro magistrati di Corte di appello, con le funzioni di ispettori generali; 5) da un magistrato di tribunale con funzioni amministrative.

Art 1.

Organico dell'ispettorato generale.

L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, e' posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli ed e' costituito:

1) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale;

2) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Corte di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;

((3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

4) da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali)).

I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unita', con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale.

Art 2.

Destinazione di magistrati all'ispettorato generale.

I magistrati addetti all'ispettorato generale sono destinati al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative e sono collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, ai sensi dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Per effetto della disposizione di cui al precedente comma la pianta organica dei magistrati in servizio al Ministero, stabilita dalla tabella V annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge; i magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, sopra citato, non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque.

La destinazione dei magistrati all'ispettorato ha luogo a termini dell'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

I posti assegnati in organico all'ispettorato non possono essere utilizzati per altri uffici del Ministero.

Art 3.

Ufficio di segreteria.

Ai servizi di segreteria dell'ispettorato generale sono addetti quattro funzionari di cancelleria assegnati nati al Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 7, settimo comma dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sei dattilografi giudiziari.

La direzione dell'ufficio e' affidata ad un funzionario di cancelleria della carriera direttiva.

Art 4.

Funzionari adibiti al servizio ispettivo.

All'ispettorato generale sono destinati per il servizio delle ispezioni dieci cancellieri capi di Corte di appello o segretari capi di Procura generale con le funzioni di ispettore superiore delle cancellerie e quattordici cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica con le funzioni di ispettori delle cancellerie; essi vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella B allegata alla presente legge.

Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro puo' destinare all'ispettorato generale, temporaneamente ed in aggiunta alla pianta organica prevista dal comma precedente, altri cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica fino a raggiungere il numero di sei, conferendo ai medesimi le funzioni di ispettori delle cancellerie ed assegnandoli in soprannumero alle circoscrizioni ispettive indicate nella tabella 1. Tali funzionari saranno scelti dallo organico del Ministero di grazia e giustizia o degli uffici giudiziari, avuto riguardo alle necessita' dei rispettivi servizi.

I funzionari di cui ai commi precedenti per essere destinati all'ispettorato debbono aver compiuto quindici anni di servizio...

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