DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2001, n. 276 - Regolamento di esecuzione del 14o censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8o censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144

Coming into Force26 Luglio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/11/001G0335/ORIGINAL
Published date11 Luglio 2001
Enactment Date22 Maggio 2001
Official Gazette PublicationGU n.159 del 11-07-2001
Capo I Date di rilevazione, obiettivi campo di osservazione e disciplina
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Ritenuto di accogliere le indicazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato ad eccezione di quella di cui alla lettera f), seconda parte, che, in ordine alla partecipazione del personale dipendente dagli organi censuari alle operazioni dei censimenti, richiede l'estensione della copertura assicurativa alle prestazioni svolte in orario di servizio, il rimborso delle spese aggiuntive eventualmente sostenute, la limitazione dei compensi alle prestazioni svolte fuori dall'orario di ufficio a prescindere dalla modalita' di copertura della spesa;

Considerato che: la suddetta indicazione incide sui rapporti di lavoro intercorrenti tra organi censuari e dipendenti; la definizione delle modalita' delle prestazioni dei dipendenti deve restare affidata all'autonomia organizzativa degli organi censuari; la copertura assicurativa e' fornita da una polizza complessiva che deve evitare ogni possibile duplicazione di copertura; la legge limita la copertura finanziaria delle spese dei censimenti sostenute dagli organi censuari ad un contributo; l'esecuzione dei censimenti attiene all'esercizio della funzione statistica che costituisce attivita' istituzionale anche degli enti locali (cfr. articoli 12 e 14 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 322 del 1989) e camerali (cfr. articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 322 del 1989); l'accoglimento della suddetta indicazione determinerebbe l'incremento del contributo da assegnare agli organi censuari con la conseguente alterazione del piano finanziario generale dei censimenti che deve tener conto del limite di spesa costituito dalle risorse disponibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro della sanita' e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Date di rilevazione - Disciplina

  1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il 14o censimento generale della popolazione e il censimento generale delle abitazioni sono fissati nel giorno di domenica 21 ottobre 2001; l'8o censimento generale dell'industria e dei servizi e' fissato nel giorno di lunedi' 22 ottobre 2001.

  2. Il censimento generale della popolazione e' riferito alla mezzanotte tra il 20 e 21 ottobre 2001.

  3. Lo svolgimento dei censimenti e' disciplinato dalle disposizioni delle leggi vigenti, specificamente indicate negli articoli seguenti, e del presente regolamento ed e' condotto nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Istat, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche mediante apposite circolari. Le prescrizioni potranno, in particolare, riguardare la costituzione degli uffici di censimento, le modalita' e i tempi di raccolta dei dati, il relativo controllo di qualita'.

Art 2.

Obiettivi

  1. Il censimento generale della popolazione:

    1. fornisce informazioni sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione;

    2. determina la popolazione legale;

    3. fornisce dati e informazioni per l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente.

  2. Il censimento generale delle abitazioni, che comprende anche il censimento degli edifici, fornisce informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici. Il censimento degli edifici consente, altresi', la normalizzazione degli elenchi comunali degli edifici. 3. Il censimento generale dell'industria e dei servizi fornisce:

    1. informazioni sulle principali caratteristiche strutturali del sistema economico dell'industria e dei servizi;

    2. dati e informazioni per l'aggiornamento e il completamento degli archivi statistici delle imprese attive e delle istituzioni, costituiti ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.

Art 3.

Campo di osservazione del censimento generale della popolazione

  1. Il censimento generale della popolazione rileva, in ciascun Comune, la popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e la popolazione presente, nonche' le caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socio-economiche e la mobilita' territoriale.

  2. La popolazione residente censita e' considerata popolazione legale.

  3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il censimento rileva, altresi', la consistenza e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici ivi presenti, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato e integrato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal decreto legislativo 1o agosto 1991, n. 253.

Art 4.

Campo di osservazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici

  1. Il censimento generale delle abitazioni rileva, in ciascun Comune, la consistenza numerica e le caratteristiche delle abitazioni, occupate e non occupate, nonche' la sola consistenza numerica degli altri tipi di alloggio occupati.

  2. Il censimento degli edifici rileva, in ciascun Comune, la consistenza numerica e le caratteristiche degli edifici ad uso residenziale o misto, nonche', nelle sole localita' abitate, la consistenza numerica degli edifici ad uso non residenziale e di quelli non utilizzati.

Art 5.

Campo di osservazione del censimento generale dell'industria e dei servizi

  1. Il censimento generale dell'industria e dei servizi rileva in ciascun Comune la consistenza numerica delle unita' giuridico-economiche e delle loro unita' locali, costituite dalle istituzioni pubbliche, dalle istituzioni private, dalle imprese che esercitano la propria attivita', anche in forma artigianale, nei settori dell'industria, del commercio, dei trasporti e comunicazioni, del credito e assicurazione e in altri servizi, dalle imprese che esercitano la silvicoltura, la pesca e le attivita' di trasformazione annesse ad aziende agricole, nonche' dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti. Sono incluse nel campo di osservazione tutte le unita' iscritte nel registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad eccezione delle unita' di rilevazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197.

  2. Il censimento generale dell'industria e dei servizi rileva altresi' le caratteristiche fondamentali delle singole unita' giuridico-economiche e delle loro unita' locali.

Capo II Unita' e modelli di rilevazione
Art 6.

Unita' di rilevazione del censimento generale della popolazione

  1. Le unita' di rilevazione del censimento generale della popolazione sono:

    1. la famiglia;

    2. le singole persone;

    3. la convivenza.

  2. Per famiglia si intende la famiglia anagrafica previa dall'articolo 4 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Le singole persone sono unita' di rilevazione anche se non costituiscono famiglia ai sensi dell'articolo 4 citato. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica prevista dall'articolo 5 del regolamento anagrafico.

Art 7.

Unita' di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici

  1. Le unita' di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici sono:

    1. le abitazioni;

    2. gli altri tipi di alloggio, solo se occupati;

    3. gli edifici.

  2. Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente, in tutto o in parte, ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.

  3. Per altri tipi di alloggio s'intende la tipologia abitativa, non classificabile come abitazione, che alla data del censimento risulta occupata da una o piu' persone come dimora stabile o temporanea: baracche, roulottes e simili.

  4. Per edificio s'intende una costruzione, dotata di una propria struttura indipendente, di concezione ed esecuzione unitarie, contenente spazi stabilmente utilizzabili da persone per usi destinati all'abitazione o alla produzione di beni o servizi, con le eventuali...

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