DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1997, n. 368 - Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Coming into Force13 Novembre 1997
Enactment Date24 Settembre 1997
Published date29 Ottobre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/10/29/097G0405/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.253 del 29-10-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega al Governo per il riordinamento e la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in attuazione della succitata delega, e' stato istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) e sono stati dettati criteri per l'ordinamento, tra gli altri, di tale Istituto;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal decreto stesso, l'organizzazione ed il funzionamento, tra gli altri, dell'I.N.P.D.A.P.;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione legislativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, in conformita' ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.

Art 2.

Organi

  1. Sono organi dell'Istituto:

    1. il presidente;

    2. il consiglio di amministrazione;

    3. il consiglio di indirizzo e vigilanza;

    4. il collegio dei sindaci;

    5. il direttore generale.

  2. Sono altresi' organi dell'Istituto i comitati di vigilanza delle gestioni autonome di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

Art 3.

Presidente

  1. Il presidente, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

  1. predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria;

  2. puo', nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unita' centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;

  3. puo' disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione intempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;

  4. convoca e presiede la prima seduta dei comitati di vigilanza delle gestioni di cui all'articolo 8;

  5. convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;

  6. firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli...

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