DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189 - Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197)

Coming into Force12 Gennaio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/12/28/009G0197/ORIGINAL
Published date28 Dicembre 2009
Enactment Date30 Luglio 2009
Official Gazette PublicationGU n.300 del 28-12-2009
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta in Lisbona l'11 aprile 1997;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ed, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, gli articoli 49 e 50;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, l'articolo 38;

Visto il parere del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale espresso nella seduta del 16 settembre 2003;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 25 settembre 2003;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nella seduta dell'8 ottobre 2003;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, cosi' come attestato dalla nota del 10 ottobre 2003, protocollo n. 785-03/P/rg;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione

  1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

    1. per «Ministero»: il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    2. per «istituti di istruzione superiore»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonche' della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio;

    3. per «istituti di istruzione superiore stranieri»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale.

  2. Il presente decreto si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli...

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