LEGGE 11 luglio 2002, n. 148 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Coming into Force09 Agosto 2002
Published date25 Luglio 2002
Enactment Date11 Luglio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/07/25/002G0180/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.173 del 25-07-2002 - Suppl. Ordinario n. 151
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione stessa.

Art 2.

ART. 2.

  1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, e' attribuita alle Universita' ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

Art 3.

ART. 3.

  1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

Art 4.

ART. 4.

  1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione e' disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 5.

ART. 5.

  1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalita' diverse da quelle indicate nell'articolo 2, e' operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.

Art 6.

ART. 6.

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla...

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