IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalita' di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernente l'esonero dalle attivita' di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 marzo 2005, istitutivo del «Gruppo Sportivo Forestale»;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalita' di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli degli atleti del Gruppo sportivo forestale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 29 agosto 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Reclutamento degli atleti
Il «Gruppo sportivo forestale» e' costituito da un contingente di atleti non superiore al 2,5 per cento delle dotazioni organiche del ruolo dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato. L'accesso al «Gruppo sportivo forestale» e' riservato agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.