DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2005, n. 259 - Regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale

Coming into Force07 Gennaio 2006
Enactment Date17 Novembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/12/23/005G0286/ORIGINAL
Published date23 Dicembre 2005
Official Gazette PublicationGU n.298 del 23-12-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalita' di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernente l'esonero dalle attivita' di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 marzo 2005, istitutivo del «Gruppo Sportivo Forestale»;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalita' di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli degli atleti del Gruppo sportivo forestale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 29 agosto 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Reclutamento degli atleti

  1. Il «Gruppo sportivo forestale» e' costituito da un contingente di atleti non superiore al 2,5 per cento delle dotazioni organiche del ruolo dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato. L'accesso al «Gruppo sportivo forestale» e' riservato agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.

Art 2.

Modalita'

  1. Il reclutamento degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

  2. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, e' l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che sia in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, nelle discipline previste dallo statuto che regolamenta il «Gruppo sportivo forestale».

  3. Il concorso e' indetto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. Il relativo bando deve contenere:

    1. il numero dei posti messi a concorso relativamente alle singole discipline sportive, ovvero per ciascuna specialita' nell'ambito delle stesse;

    2. i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

    3. le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;

    4. le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di essi;

    5. ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

  4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti e' effettuato a cura dell'amministrazione in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132.

  5. Per particolari esigenze sportive, ove non sia possibile ricorrere tempestivamente alla procedura concorsuale prevista per il presente regolamento, puo' essere...

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