DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n. 113 - Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate

Coming into Force13 Luglio 2005
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date19 Aprile 2005
Published date28 Giugno 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/06/28/005G0134/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.148 del 28-06-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, il quale, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che fa salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 78 del 2000;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, riguardante il regolamento che disciplina l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Sulla proposta del Ministro della difesa; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Compiti dei Centri sportivi

  1. I Centri sportivi delle Forze armate, di seguito denominati: "Centri", curano il mantenimento e la promozione dell'attivita' agonistica delle Forze armate e perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio delle stesse e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Riconoscimento e affiliazione

  1. I Centri sono rappresentati nel Comitato sportivo militare e sono riconosciuti, ai fini sportivi, sulla base di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

  2. I Centri ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive, in base alle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Reclutamento degli atleti

  1. Il reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli, nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste per gli anni 2005 e 2006 dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi, fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa legge n. 226 del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

  2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorche' non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, ed abbiano conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare, alla cui valutazione provvede la commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.

  3. Per il personale di cui al comma 1, con decreto del Direttore generale della Direzione generale della sanita' militare, sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche' i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

  4. I vincitori sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati ad uno specifico corso formativo in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base.

  5. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente puo' essere assegnato ai Centri qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Reclutamento degli istruttori

  1. Il reclutamento degli istruttori ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli, nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste per gli anni 2005 e 2006 dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa legge n. 226 del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della citata legge n. 226 del 2004.

  2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorche' non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso:

    1. dei requisiti necessari per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale di...

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