DECRETO 2 luglio 1992, n. 453 - Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini

Coming into Force08 Dicembre 1992
Enactment Date02 Luglio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/11/23/092G0448/CONSOLIDATED/19971216
Published date23 Novembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.276 del 23-11-1992
Capitolo I GENERALITA'
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina, e succes- sive modifiche;

Vista la decisione n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunita' per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini;

Vista la decisione n. 91/421/CEE del 19 luglio 1991 che approva il piano di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini presentato dall'Italia;

Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 68 del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Vista l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 1991, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 10 dicembre 1991;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 16 dicembre 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 30 maggio 1992; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. O b i e t t i v i

  1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di ovini, caprini ed ovi-caprini dell'intero territorio nazionale onde consentire la eradicazione della brucellosi.

  2. Il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina e' diretto ai seguenti obiettivi:

  1. la tutela della salute pubblica nei confronti della brucellosi;

  2. l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;

  3. la protezione degli allevamenti indenni ed ufficialmente indenni dalla brucellosi.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

  1. ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello direttamente o dopo essere passati attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati nelle condizioni stabilite all'art. 6 della direttiva n. 64/432/CEE, recepita con legge 30 aprile 1976 e successive modificazioni;

  2. ovini o caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati al punto a), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

  3. allevamento ovino, caprino, ovino e caprino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo IV, articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento;

  4. allevamento ovino o caprino indenne da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento;

  5. azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllata situati nel territorio dello Stato e nei quali sono tenuti od allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

  6. veterinario ufficiale: veterinario dipendente dal Ministero della sanita', o dalla regione, o dalle province autonome, o dalle UU.SS.LL., o libero professionista formalmente incaricato di partecipare alle operazioni di profilassi;

  7. eradicazione: l'eliminazione della brucellosi e del relativo agente eziologico dagli allevamenti ovini e caprini tramite le opportune operazioni di profilassi;

  8. mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui sono venduti o acquistati e/o in cui sono stati raccolti, caricati od imbarcati ovini e caprini, che e' conforme all'art. 3, paragrafo 7, della direttiva n. 64/432/CEE ed all'art. 5, paragrafo 1, lettera b), punto i) della direttiva n. 90/425 per quanto riguarda i mercati o i centri di raccolta riconosciuti;

  9. regione: secondo la definizione dell'art. 2, lettera o), della direttiva n. 64/432/CEE, una parte del territorio dello Stato della Comunita' la cui superficie e' di almeno 2.000 km quadrati, sottoposta a controllo da parte delle autorita' competenti e comprendente almeno una provincia.

Art 3.

O b b l i g h i

  1. L'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini e' obbligatoria su tutto il territorio nazionale, secondo la procedura prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dal presente regolamento.

  2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini devono essere posti sotto controllo con l'obiettivo di acquisire entro tre anni le qualifiche sanitarie previste dal presente regolamento, nonche' di pervenire entro sette anni all'eradicazione della brucellosi. Tutti gli allevamenti e tutti i capi devono essere altresi' identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento, all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, dei singoli soggetti.

  3. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti di ovini, caprini ed ovi-caprini devono notificare al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio o la sede legale, ragione o denominazione sociale della ditta, nonche' la consistenza dell'allevamento, l'eta' e la categoria dei soggetti allevati. Essi devono comunicare, altresi', entro otto giorni ogni eventuale trasferimento o variazione numerica dei soggetti allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale che dovesse verificarsi successivamente alla notifica.

  4. Entro il 30 giugno di ogni anno i servizi veterinari delle UU.SS.LL. provvedono, previa verifica, a redigere l'elenco completo degli allevamenti.

Capitolo II IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ED ESECUZIONE DELLE PROVE DIAGNOSTICHE
Art 4.

Identificazione

  1. Le regioni e province autonome dispongono che per il tramite delle competenti UU.SS.LL. gli ovini ed i caprini di eta' superiore a sei mesi, appartenenti ad allevamenti sottoposti alle operazioni previste dal presente regolamento, siano sottoposti a controllo sierologico ufficiale e contrassegnati all'orecchio (di norma il sinistro) con un tatuaggio ad inchiostro indelebile recante almeno la sigla della provincia ed un numero progressivo, che consenta di individuare l'allevamento di origine.

  2. In applicazione delle norme del presente regolamento il controllo sierologico ufficiale degli animali sottoposti a vaccinazione va eseguito su soggetti di eta' superiore a diciotto mesi.

  3. Nei programmi regionali previsti dall'art. 3 della legge 31 marzo 1976, n. 124, puo' essere stabilito che gli animali di cui al precedente comma siano contrassegnati, in alternativa al tatuaggio, con marche da applicare al lobo auricolare, o col ricorso ad altri metodi, nei casi in cui cio' risulti necessario e preferibile, apponendo sugli stessi, oltre a quanto indicato nel precedente punto 1), anche lo stemma della Repubblica.

  4. I codici di indentificazione, unitamente all'eta' degli animali, sono riportati in singole schede di allevamento (Mod. 2 bis/33) allegati al presente regolamento che, numerate progressivamente, saranno conservate in apposito schedario della unita' sanitaria lo- cale competente per territorio.

  5. Una copia di tali schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la sede dell'allevamento, o in caso di allevamento che pratica la transumanza o il pascolo vagante una copia segue l'allevamento.

  6. La sigla ed il numero di contrassegno applicati ai singoli caprini od ovini debbono corrispondere a quelli propri della provincia nella quale viene effettuato il controllo degli animali; di ogni modifica viene trascritta la annotazione nella scheda dell'allevamento di appartenenza.

  7. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti comunque validi i contrassegni gia' applicati agli animali nel corso di...

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