IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina, e succes- sive modifiche;
Vista la decisione n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunita' per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini;
Vista la decisione n. 91/421/CEE del 19 luglio 1991 che approva il piano di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini presentato dall'Italia;
Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 68 del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
Vista l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 1991, e successive modifiche;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 10 dicembre 1991;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 16 dicembre 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 30 maggio 1992; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. O b i e t t i v i
Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di ovini, caprini ed ovi-caprini dell'intero territorio nazionale onde consentire la eradicazione della brucellosi.
Il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina e' diretto ai seguenti obiettivi:
la tutela della salute pubblica nei confronti della brucellosi;
l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;
la protezione degli allevamenti indenni ed ufficialmente indenni dalla brucellosi.