DECRETO 28 agosto 2001, n. 388 - Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attivita' di utilita' sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

Coming into Force27 Ottobre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/10/26/001G0445/CONSOLIDATED/20011121
Enactment Date28 Agosto 2001
Published date26 Ottobre 2001
Official Gazette PublicationGU n.250 del 26-10-2001
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul volontariato";

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale";

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Visto, in particolare, l'articolo 59, comma 44, della citata legge n. 449 del 1997, con il quale e' stato istituito il Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'erogazione di contributi, a sostegno dell'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della predetta legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni o organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale, nonche' per l'acquisto da parte delle sole organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della sanita';

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o

l. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore di associazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), per l'acquisto da parte delle medesime di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale e, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

  1. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo puo' costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

  2. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge 21 novembre 2000, n. 342, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

Art 2.

Soggetti destinatari

  1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:

  1. le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;

  2. le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

Art 3.

Acquisti finanziabili

  1. Il contributo e' concesso ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per...

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