Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m3.

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni; Rilevata la necessita' di aggiornare le vigenti disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. aventi capacita' complessiva non superiore a 13 m3; Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

  1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacita' geometrica complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonche' ai depositi ad uso commerciale per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Per depositi ad uso commerciale si intendono gli impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili.

  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione. Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. I depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i depositi in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformita' favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale VV.F. competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998), non sussiste alcun obbligo di adeguamento.

    Art. 2.

    Obiettivi

  4. Ai fini della prevenzione degli incendi e della sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi di G.P.L. con capacita' complessiva fino a 13 m3 sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi

    1. minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto; d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

    Art. 3.

    Disposizioni tecniche

  5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

    Art. 4.

    Requisiti costruttivi

  6. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito sono specificamente costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, fuori terra o interrata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

  7. L'installatore e' tenuto a verificare che il serbatoio sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2, e che l'utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in sicurezza.

    Art. 5.

    Commercializzazione CE

  8. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea, o da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

    Art. 6.

    Abrogazioni

  9. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia, ed in particolare le seguenti

    decreto ministeriale 31 marzo 1984; decreto ministeriale 15 ottobre 1992; decreto ministeriale 20 luglio 1993; decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva fino a 13 m3 non adibiti ad uso commerciale.

    Art. 7.

    Disposizioni complementari e finali

  10. All'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacita' complessiva non superiore a 13 m3 provvede il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, con propri decreti.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

    Roma, 14 maggio 2004

    Il Ministro dell'interno Pisanu

    Il Ministro delle attivita' produttive Marzano

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACITA' COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 M3.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

  1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

  2. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce

    capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio; punti di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremita' delle manichette flessibili in dotazione alle autocisterne per l'operazione...

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