LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2012, n. 2 - Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 29 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale e di favorirne l'internazionalizzazione e la capacita' di cogliere le opportunita' derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell'Unione europea e tenuto conto delle peculiarita' degli specifici comparti economici.

  1. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme orientata all'unitarieta' della gestione delle risorse, nonche' alla trasparenza, coerenza, flessibilita' ed efficacia degli interventi finanziari.

  2. La normativa di attuazione e gli atti di esecuzione della presente legge provvedono in particolare alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, delle attivita' gestionali e delle modalita' di comunicazione e informazione delle imprese, assicurando l'ampio utilizzo delle tecnologie informatiche in conformita' con la vigente disciplina in materia di amministrazione digitale e rendendo disponibile la modulistica unificata presso speciali sezioni del sito istituzionale della Regione, specificamente dedicate a garantire facile e trasparente accessibilita' alle agevolazioni finanziarie a favore delle imprese.

    Art. 2

    Strumenti di intervento 1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso interventi di agevolazione finanziaria a valere:

    1. sul Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel-territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), di seguito denominato FRIE;

    2. sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominato Fondo per lo sviluppo.

  3. Al fine di promuovere, in particolare, l'accesso al credito bancario delle imprese regionali, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), e' autorizzata la costituzione, nell'ambito del FRIE, della Sezione per le garanzie.

  4. I fondi di cui al comma 1, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestioni fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2007 , amministrate con contabilita' separata, sulle quali il controllo e' esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).

  5. Resta fermo quanto disposto all'articolo 2, commi da 95 a 99, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007), in materia di concessione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese che formano i distretti industriali della sedia e del mobile.

    Art. 3

    Dotazioni 1. In aggiunta alle risorse esistenti, le dotazioni del FRIE, della Sezione per le garanzie e del Fondo per lo sviluppo, sono alimentate da:

    1. conferimenti della Regione;

    2. conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;

    3. interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;

    4. economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie.

  6. Il FRIE e il Fondo per lo sviluppo sono alimentati, inoltre, dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.

    Art. 4

    Convenzionamento con le banche 1. Nel rispetto dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), le banche operanti nel-territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.

    Art. 5

    Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE 1. Le dotazioni del FRIE sono destinate all'attivazione di mutui a condizioni agevolate a favore delle imprese aventi sede operativa nel-territorio regionale.

  7. La concessione dei mutui di cui al comma 1 e' effettuata in conformita' alla legge 908/1955 e al decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).

    Art. 6

    Fondo per lo sviluppo 1. Il Fondo per lo sviluppo costituisce strumento di sostegno del sistema produttivo regionale finalizzato a completare le misure di intervento del FRIE nella concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

  8. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di quindici anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorita' per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile.

  9. I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere concessi anche in forma di prestito partecipativo.

  10. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono, inoltre, destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale, costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da 'spin-off' di universita' o enti pubblici di ricerca, da non oltre due anni da tale data. Possono presentare richiesta di intervento anche soggetti che si impegnano a costituirsi in impresa entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

  11. I finanziamenti di cui al comma 4 sono utilizzati per le seguenti finalita':

    1. esigenze di studio, valutazione e sviluppo di un progetto aziendale iniziale ('seed');

    2. sviluppo del prodotto e commercializzazione iniziale ('start up');

    3. acquisto di azienda o ramo d'azienda al fine del mantenimento sul mercato dell'attivita' economica relativa al complesso aziendale acquistato.

    Art. 7

    Sezione per le garanzie 1. Le dotazioni della Sezione per le garanzie sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.

  12. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse in relazione a mutui per la realizzazione di investimenti aziendali, nonche' a operazioni di finanziamento a breve o di consolidamento finanziario a medio e lungo-termine, a operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea, allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di esposizioni finanziarie e ad altre operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento...

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