LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2012, n. 2 - Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 29 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale e di favorirne l'internazionalizzazione e la capacita' di cogliere le opportunita' derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell'Unione europea e tenuto conto delle peculiarita' degli specifici comparti economici.
-
La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme orientata all'unitarieta' della gestione delle risorse, nonche' alla trasparenza, coerenza, flessibilita' ed efficacia degli interventi finanziari.
-
La normativa di attuazione e gli atti di esecuzione della presente legge provvedono in particolare alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, delle attivita' gestionali e delle modalita' di comunicazione e informazione delle imprese, assicurando l'ampio utilizzo delle tecnologie informatiche in conformita' con la vigente disciplina in materia di amministrazione digitale e rendendo disponibile la modulistica unificata presso speciali sezioni del sito istituzionale della Regione, specificamente dedicate a garantire facile e trasparente accessibilita' alle agevolazioni finanziarie a favore delle imprese.
Art. 2
Strumenti di intervento 1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso interventi di agevolazione finanziaria a valere:
-
sul Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel-territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), di seguito denominato FRIE;
-
sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominato Fondo per lo sviluppo.
-
-
Al fine di promuovere, in particolare, l'accesso al credito bancario delle imprese regionali, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), e' autorizzata la costituzione, nell'ambito del FRIE, della Sezione per le garanzie.
-
I fondi di cui al comma 1, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestioni fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2007 , amministrate con contabilita' separata, sulle quali il controllo e' esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
-
Resta fermo quanto disposto all'articolo 2, commi da 95 a 99, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007), in materia di concessione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese che formano i distretti industriali della sedia e del mobile.
Art. 3
Dotazioni 1. In aggiunta alle risorse esistenti, le dotazioni del FRIE, della Sezione per le garanzie e del Fondo per lo sviluppo, sono alimentate da:
-
conferimenti della Regione;
-
conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
-
interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
-
economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie.
-
-
Il FRIE e il Fondo per lo sviluppo sono alimentati, inoltre, dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.
Art. 4
Convenzionamento con le banche 1. Nel rispetto dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), le banche operanti nel-territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.
Art. 5
Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE 1. Le dotazioni del FRIE sono destinate all'attivazione di mutui a condizioni agevolate a favore delle imprese aventi sede operativa nel-territorio regionale.
-
La concessione dei mutui di cui al comma 1 e' effettuata in conformita' alla legge 908/1955 e al decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).
Art. 6
Fondo per lo sviluppo 1. Il Fondo per lo sviluppo costituisce strumento di sostegno del sistema produttivo regionale finalizzato a completare le misure di intervento del FRIE nella concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.
-
Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di quindici anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorita' per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile.
-
I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere concessi anche in forma di prestito partecipativo.
-
Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono, inoltre, destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale, costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da 'spin-off' di universita' o enti pubblici di ricerca, da non oltre due anni da tale data. Possono presentare richiesta di intervento anche soggetti che si impegnano a costituirsi in impresa entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
-
I finanziamenti di cui al comma 4 sono utilizzati per le seguenti finalita':
-
esigenze di studio, valutazione e sviluppo di un progetto aziendale iniziale ('seed');
-
sviluppo del prodotto e commercializzazione iniziale ('start up');
-
acquisto di azienda o ramo d'azienda al fine del mantenimento sul mercato dell'attivita' economica relativa al complesso aziendale acquistato.
Art. 7
Sezione per le garanzie 1. Le dotazioni della Sezione per le garanzie sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.
-
-
Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse in relazione a mutui per la realizzazione di investimenti aziendali, nonche' a operazioni di finanziamento a breve o di consolidamento finanziario a medio e lungo-termine, a operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea, allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di esposizioni finanziarie e ad altre operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA