LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908 - Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia

Coming into Force23 Ottobre 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/10/22/055U0908/CONSOLIDATED/20091214
Published date22 Ottobre 1955
Enactment Date18 Ottobre 1955
Official Gazette PublicationGU n.245 del 22-10-1955
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia).

E' costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Affluiscono al Fondo:

  1. le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso;

  2. le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;

  3. le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;

  4. le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;

  5. le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;

  6. l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione.

Art 1.

(Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia).

E' costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Affluiscono al Fondo:

  1. le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso;

  2. le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;

  3. le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;

  4. le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;

  5. le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;

  6. l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione. 3

Art 1.

(Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia).

E' costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Affluiscono al Fondo:

  1. le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso;

  2. le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;

  3. le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;

  4. le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;

  5. le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;

  6. l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione. (3) 6

Art 2.

(Destinazione del Fondo - Mutui - Interessi e spese di gestione).

Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attivita' turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonche', al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi.

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa occorrente per l'attuazione delle opere per le quali sono erogati; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli Istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo art. 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento.

In casi eccezionali e con la preventiva approvazione del Ministero del tesoro i mutui possono essere anche accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma.

Sulle somme mutuate e' dovuto l'interesse non superiore al 5 per cento.

Nel saggio di interesse e' compreso il corrispettivo dovuto agli Istituti incaricati dei finanziamenti per le spese d'amministrazione e come compenso al rischio assunto, nella misura e con le modalita' che saranno fissate nella convenzione di cui all'art. 5.

I mutui per la costruzione degli alloggi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'Istituto case popolari della provincia di Trieste e di Gorizia ed agli enti previsti dall'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la durata massima di 35 anni, al tasso del 2,50 per cento, escluso qualsiasi altro contributo. Agli alloggi medesimi si applicano le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art 2.

(Destinazione del Fondo - Mutui - Interessi e spese di gestione).

Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attivita' turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonche', al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi. 3

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa occorrente per l'attuazione delle opere per le quali sono erogati; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli Istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo art. 3 nella misura...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT