LEGGE 25 novembre 1971, n. 1041 - Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato

Coming into Force30 Dicembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/12/15/071U1041/CONSOLIDATED/19780822
Published date15 Dicembre 1971
Enactment Date25 Novembre 1971
Official Gazette PublicationGU n.316 del 15-12-1971
TITOLO I GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NON AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Tutte le somme - comprese quelle che affluiscono a contabilita' speciali od a particolari gestioni - che indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato siano percepite sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, nonche' dai dipendenti delle Amministrazioni stesse, nell'espletamento del servizio o comunque in relazione al servizio anche se al di fuori del normale orario di ufficio - qualora la loro percezione dia luogo a gestioni fuori bilancio - devono essere versate in tesoreria nel termine inderogabile di trenta giorni, con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata al quale si riferiscono ovvero al nuovo capitolo da istituire appositamente, qualora la natura delle entrate non ne consenta l'attribuzione a capitoli gia' esistenti.

Per le Amministrazioni ed aziende statali con ordinamento autonomo e i loro dipendenti, i versamenti delle somme indicate al comma precedente debbono essere eseguiti in tesoreria con le modalita' ed entro i termini predetti.

Art 2.

Le norme di cui all'articolo 1 si applicano agli agenti contabili dello Stato ed in genere a tutti coloro che a qualsiasi titolo introitino le somme indicate nell'articolo stesso.

Art 3.

Le entrate di cui al precedente articolo 1 per le quali non intervengano apposite disposizioni legislative entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potranno essere ulteriormente acquisite ne' potranno essere utilizzate per erogazioni di qualsiasi natura.

Art 4.

In corrispondenza e nei limiti del versamento di cui al precedente articolo 1 saranno disposte, con decreto del Ministro per il tesoro, apposite assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri o delle Amministrazioni ed aziende autonome interessate, per la parte necessaria al perseguimento delle finalita' alle quali e' diretta la percezione delle relative somme.

Art 5.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme disponibili per i titoli di cui al precedente articolo 1 conseguite anteriormente alla data medesima, saranno versate con le modalita' indicate nello stesso articolo 1.

Art 6.

I funzionari e gli agenti contabili dello Stato e comunque...

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