DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 218 - Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

Coming into Force13 Gennaio 2018
Published date13 Gennaio 2018
Enactment Date15 Dicembre 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/01/13/18G00004/CONSOLIDATED/20200526
Official Gazette PublicationGU n.10 del 13-01-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;

Vista la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;

Vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

Visto il regolamento (UE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita';

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 11 e 12;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), ed in particolare l'articolo 1, comma 900;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'articolo 15;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 31 concernente procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, le lettere g-bis) e g-ter) sono sostituite dalle seguenti:

      g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato all'esercizio dell'attivita';

      g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi;

      ;

    2. al comma 2:

      1) alla lettera e) e' sostituita dalla seguente:

      e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato autorizzato;

      ;

      2) alla lettera f), numero 4 le parole « come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 » sono soppresse;

      3) alla lettera h-sexies), le parole « di cui alla lettera f), n. 4) » sono soppresse;

      4) dopo la lettera h-septies) e' inserita la seguente:

      h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita':

      1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

      2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

      3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

      3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

      3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

      3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

      4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

      4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

      4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

      4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

      5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;

      6) rimessa di denaro;

      7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;

      8) servizi di informazione sui conti;

      ;

      5) la lettera h-octies) e' abrogata;

      6) dopo la lettera h-novies), e' inserita la seguente: « i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater; »;

    3. dopo il comma 3-ter, e' inserito il seguente:

      3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

      .

  2. Dopo l'articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:

    Art. 114-bis.1 (Distribuzione della moneta elettronica). - 1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.

    2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.

    .

  3. All'articolo 114-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, le parole « e le relative succursali nonche' le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o terzo. » sono sostituite con le seguenti: « ; sono altresi' iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia. »;

    2. dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

      1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.

      ;

    3. al comma 2, le parole: «; per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome » sono soppresse.

  4. All'articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, lettera b), dopo le parole « della Repubblica » sono inserite le seguenti:

      ove e' svolta almeno una parte dell'attivita' soggetta ad autorizzazione

      ;

    2. dopo il comma 1, e' inserito il...

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