DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 135 - Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'

Coming into Force01 Settembre 2015
Enactment Date18 Agosto 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/08/31/15G00150/CONSOLIDATED/20200526
Published date31 Agosto 2015
Official Gazette PublicationGU n.201 del 31-08-2015
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita', il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attivita', eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13;

Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, ed in particolare gli articoli 11 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 145 e 146;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'articolo 27;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed in particolare gli articoli 39 e 40;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita';

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera d), e 33;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, ed in particolare l'articolo 2;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita', e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:

    1. all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o PSP);

    2. all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante);

    3. all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio).

  2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    1. regolamento (CE) n. 924/2009: regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001;

    2. regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

    3. servizi di pagamento: le attivita' commerciali elencate nell'allegato alla direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

    4. gestore o gestore ufficiale: societa' o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;

    5. partecipante a un sistema di pagamento: societa' o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.

Art 3.

Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dall'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti del gestore o, in assenza di un gestore, dei partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

  3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  4. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6...

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