DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11 - Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027)

Coming into Force01 Marzo 2010
Published date13 Febbraio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/02/13/010G0027/CONSOLIDATED/20200526
Enactment Date27 Gennaio 2010
Official Gazette PublicationGU n.36 del 13-02-2010 - Suppl. Ordinario n. 29
TITOLO I Definizioni e ambito di applicazione
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 32;

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.";

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'articolo 2;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

SULLA PROPOSTA dei Ministri per le politiche europee e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'interno e per la pubblica amministrazione ed l'innovazione; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Definizioni)

  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "consumatore": la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

b) "servizi di pagamento": le seguenti attivita':

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

3.1.esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

3.2.esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

4.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

4.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;

6) rimessa di denaro;

7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

c) "operazione di pagamento": l'attivita', posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;

d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di compensazione e di regolamento": un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;

e) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;

f) "beneficiario": il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;

g) "prestatore di servizi di pagamento": uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche;

h) "utilizzatore di servizi di pagamento" o "utilizzatore": il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;

i) "contratto quadro": il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;

l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu' utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento;

m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica cosi' come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

n) "rimessa di denaro": servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;

o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;

p) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;

q) "autenticazione": una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;

r) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento;

s) "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;

t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo...

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