DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2018, n. 66 - Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia

Coming into Force27 Giugno 2018
Published date12 Giugno 2018
Enactment Date04 Maggio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/06/12/18G00090/CONSOLIDATED/20220618
Official Gazette PublicationGU n.134 del 12-06-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli successivi, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 3 agosto 2016, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2011, n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013 e 13 maggio 2014, e successive modificazioni, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2016/2018 per gli aspetti giuridici ed economici per il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 12 aprile 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PRE.F., S.N.A.DI.P. - CISAL, e AP - Associazione Sind. Prefettizi;

Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, recante: «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679, e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art 2.

Decorrenza e durata

  1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per gli aspetti giuridici ed economici.

  2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.

Art 3.

Vacanza contrattuale

  1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del predetto indice.

  2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Art 4.

Tempo di lavoro

  1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

  2. In considerazione della peculiarita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

  3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.

Art 4.

Tempo di lavoro

  1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

  2. In considerazione della peculiarita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

  3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio nella giornata successiva o nella settimana immediatamente successiva. In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo da fruire obbligatoriamente al massimo entro i quindici giorni successivi.

Art 4 bis.

Art. 4-bis (Lavoro agile).

1. Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario della carriera prefettizia puo' avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalita' di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia.

Art 5.

Congedo ordinario

  1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego.

  2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.

  4. Il funzionario della carriera prefettizia che e' stato assente ai...

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