DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008, n. 105 - Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia

Coming into Force25 Giugno 2008
Enactment Date04 Aprile 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/06/10/008G0121/CONSOLIDATED/20170111
Published date10 Giugno 2008
Official Gazette PublicationGU n.134 del 10-06-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;

Atteso che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 13 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2006, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici e al biennio 2006-2007 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, 27 marzo 2006 e 28 marzo 2007, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici e al biennio 2006- 2007 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 18 marzo 2008 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato Nazionale dei Funzionari Prefettizi), S.N.A.DI.P. - CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi), CISL - FPS e AP - ASSOCIAZIONE PREFETTIZI;

Visto l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art 2.

Decorrenza e durata

  1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per gli aspetti giuridici ed e' valido dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti economici.

  2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.

Art 3.

Vacanza contrattuale

  1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale della carriera prefettizia e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 20, comma 4. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

  2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Art 4.

Tempo di lavoro

  1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

  2. In considerazione della peculiarita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

  3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.

Art 5.

Congedo ordinario

  1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego.

  2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.

  4. Il funzionario della carriera prefettizia che e' stato assente ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto conserva il diritto alle ferie.

  5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili. Il responsabile della struttura dovra' assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del funzionario interessato.

  6. E' obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno.

  7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

  8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

  9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie...

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