Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica; Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il regolamento emanato con decreto in data 11 dicembre 1998, n. 509, in attuazione del disposto dell'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede l'adozione di un'apposita ordinanza per stabilire le modalita' per la presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989; Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, recante istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto n. 509 del 1998; Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 2004, emanata in sostituzione della precitata ordinanza 30 dicembre 1999; Visti i pareti espressi dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con i quali sono stati individuati gli standard minimi di riferimento in relazione alle strutture, attrezzature e risorse di personale docente e non docente, di cui devono essere dotati gli istituti richiedenti, espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001 (allegati C1 e C2); Considerata la necessita' di impartire nuove istruzioni con un apposito provvedimento sostitutivo delle ordinanze 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, al fine di garantire una elevata qualificazione dell'attivita' formativa degli istituti abilitati ai sensi del decreto n. 509 del 1998;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale del 16 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 26 luglio 2004, e' sostituita dalla presente ordinanza.

Art. 2.

Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n.

509, delle sedi principali, nonche' delle eventuali sedi periferiche, devono produrre, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, apposita istanza da indirizzare, in duplice copia, tramite raccomandata a.r. al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per l'universita' - Uff. VI, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma.

La predetta istanza, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale o dal gestore dell'istituto stesso, va proposta per l'intero corso legale degli studi, in carta da bollo secondo le norme vigenti in materia, con dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che quanto dichiarato, nonche' tutta la documentazione allegata, corrisponde a verita'.

Nell'istanza deve essere indicato il numero massimo degli allievi che si chiede di ammettere al primo anno di corso, tenuto conto in particolare delle strutture e dei docenti di cui l'istituto dispone, nonche' delle convenzioni stipulate per lo svolgimento del tirocinio.

Fatti salvi i riconoscimenti gia' intervenuti, il numero delle sedi periferiche non puo' essere supenore a due.

Art. 3.

L'istanza di cui all'art. 2, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato A, deve essere corredata dalla seguente documentazione

  1. Documentazione relativa al gestore.

    A.1) Se il gestore e' persona fisica

    1) certificato di nascita; 2) certificato di godimento dei diritti...

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