LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 52 - Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Strarodinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La Regione Abruzzo promuove la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici occasionali e campi di volo per velivoli ultraleggeri (ULM) o deltaplani per il volo sportivo e da diporto, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 'Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio', del decreto ministeriale 8 agosto 2003 'Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio', del decreto ministeriale 1° febbraio 2006 'Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio', della legge 25 marzo 1985, n. 106 'Disciplina del volo da diporto o sportivo', del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 'Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo', come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207 'Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo', del decreto 8 agosto 2003 'Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518 concernente la liberazione dell'uso delle aree di atterraggio'.

  1. Per aviosuperfici occasionali e campi di volo di cui al comma 1 si intendono tutte quelle aree di dimensioni idonee a permettere operazioni occasionali di decollo e atterraggio di velivoli, riguardanti esclusivamente l'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo sportivo e da diporto.

  2. L'esercizio del volo e delle attivita' sportive con esso collegate, come disciplinato dalla normativa statale vigente, costituisce esercizio di una attivita' di pubblica utilita' e le strutture a tal fine necessarie sono da considerarsi come opere di pubblica utilita'.

    Art. 2

    Modalita' di realizzazione 1. Le aviosuperfici occasionali ed i campi di volo consistono in una pista erbosa o in terra battuta, idonea alla effettuazione della corsa di decollo e di atterraggio, per la cui esecuzione occorrono modesti lavori di sbancamento o di livellamento del terreno tali da...

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