IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 27 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e in data 19 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991, di modifica ed integrazione alla citata legge n. 106 del 1985, e concernenti le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo e' obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attivita'.".