DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 207 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo

Coming into Force11 Luglio 1993
Enactment Date28 Aprile 1993
Published date26 Giugno 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/06/26/093G0274/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.148 del 26-06-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 27 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e in data 19 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991, di modifica ed integrazione alla citata legge n. 106 del 1985, e concernenti le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo e' obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attivita'.".

Art 2.
  1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 5 (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore). - 1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalita' vivaci a forte contrasto con cielo e terra.

  2. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Aero club d'Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto. Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell'apparecchio.

  3. La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:

    1. due fotografie dell'apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad identificare il modello dell'apparecchio indipendentemente dalla colorazione che potra' essere modificata;

    2. dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformita' dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente modificato. La dichiarazione dovra' contenere le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza, massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e del motore ove trattasi di prodotti industriali.

  4. L'Aero club d'Italia, verificata la regolarita' della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia puo' comunque accertare la conformita' tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.

  5. La targa metallica, delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa...

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