Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'art. 231 riguardante i veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, relativo all'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Decreta:

Art. 1.

  1. Le norme tecniche relative alle caratteristiche dei centri di raccolta e degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono riportate all'allegato 1.

  2. Le norme tecniche relative alle operazioni per la messa in sicurezza, la demolizione e il trattamento per la promozione del riciclaggio del veicolo fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono riportate all'allegato 2.

  3. L'elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono riportate all'allegato 3.

    Art. 2.

  4. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

    Roma, 2 maggio 2006

    Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

    Matteoli

    Il Ministro delle attivita' produttive

    Scajola

    Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

    Lunardi

Allegato 1

REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO NON DISCIPLINATI DAL DECRETO

LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209

  1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.

1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, l'autorita' competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:

1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:

  1. in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;

  2. in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e' consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto;

  3. in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

  4. in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

  5. nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto.

    1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.

    1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilita' dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

  6. distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;

  7. presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.

    1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:

    1) le aree industriali dismesse;

    2) le aree per servizi e impianti tecnologici;

    3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.

    1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.

    1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti. 2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.

    2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:

  8. area adeguata...

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