DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. 149 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso

Coming into Force27 Aprile 2006
Published date12 Aprile 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/12/006G0165/ORIGINAL
Enactment Date23 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.86 del 12-04-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea;

Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2000/53/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».

Art 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;

  2. al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;

  3. al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

    a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;

    ;

  4. al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di interesse storico o collezionistico».

Art 3.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, le parole: «e' consegnato al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere consegnato al concessionario»;

  2. al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6»;

  3. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.

    ;

  4. al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui al comma 15» sono soppresse;

  5. al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.»;

  6. al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso» sono soppresse;

  7. al comma 6, le parole: «Detto...

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