DELIBERAZIONE 28 Settembre 2007 - Servizio sanitario nazionale 2007 - Ripartizione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. (Deliberazione n. 97/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanita' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai nuovi indicatori per la determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale e puo' vincolare quote dello stesso per la realizzazione di specifici obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aostae la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 143 e 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca, tra l'altro, disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario, per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale, previsti...

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