DECRETO 27 ottobre 1998 - Emissione della quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 1995, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge f inanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 2 2 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del q uale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni d i indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di c redito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel m edesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito n ella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui e' stabilito, tra l 'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate o gni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli d a emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con m odificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l 'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta; Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-bis, del citato d ecreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabilisce che a ll'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle d ichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta s ul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta r elative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai p eriodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede m ediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia f atta richiesta entro il 30 settembre 1994, con le modalita' s tabilite con decreto del Ministro delle finanze; Visto, altresi', il secondo comma dell'art. 5 del citato d ecreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabiliscono le modalita' d i calcolo del rimborso, e si dispone che: il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995; l 'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 1 0.000 miliardi; c on decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le c aratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei t itoli stessi; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del b ilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, i n particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si e' stabilito il limite m assimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso, al netto d i quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, r iguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari p ubblici e privati; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in p articolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire d alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al c omma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia piu' titoli r appresentativi di prestiti; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state s tabilite ulteriori modalita' per l'attuazione delle disposizioni r iguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato n ella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale, i n applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, s i e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui...

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