TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1999, n.8 - Testo del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1999), coordinato con la legge di conversione 25 marzo 1999, n. 75 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalita' di enti pubblici"

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali e' differito al 31 marzo 1999. Sono altresi' differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza e' stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.

  2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999.

  3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.

  4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio e' automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.

    Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191)

    "3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro trenta giorni nella Gazzetta Ufficiale.

    La variazione non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2".

    - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie urgenti)

    "Art. 6 (Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni). - 1.

    Il comma 4-bis dell'art. 2 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, e' sostituito dal seguente: ''4-bis. Le disposizioni di cui all'art. 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilita' delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili''".

    Art. 2.

  5. Il comma 70 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'azione amministrativa, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

    (( 2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.)) (( 127, si interpreta nel senso che i segretari in carica al )) (( momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della )) ((...

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