LEGGE 29 novembre 1997, n. 410 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti

Coming into Force30 Novembre 1997
Published date29 Novembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/11/29/097G0448/ORIGINAL
Enactment Date29 Novembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.279 del 29-11-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visco, Ministro delle finanze

Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione

economica

Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 1997, N. 328.

All'articolo 1, comma 6, lettera b):

dopo il numero 3), e' inserito il seguente:

"3-bis) il numero 10-bis) e' sostituito dal seguente: ''10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);''";

dopo il numero 16), e' inserito il seguente:

"16-bis) il numero 127-sexiesdecies) e' sostituito dal seguente: ''127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto;''".

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), le parole: "o fluviale corrispondenti a quelli resi dai suddetti veicoli" sono sostituite dalle seguenti: ", fluviale e lagunare.";

dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:

"bbis)...

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