Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari contenenti linuron, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva linuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003 che indica il 31 dicembre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva linuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresi' che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, dovranno presentare un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 194/95 entro il 30 giugno 2006 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, pena la revoca dell'autorizzazione;

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