IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 3;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la direttiva 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed in particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti
nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto
se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma
4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso
allegato IV, parti B e C.";
b) all'articolo 10, comma 4, le parole: "secondo i criteri riportati nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' in data 28
aprile 1997, e successivi aggiornamenti" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo i criteri riportati nella Tabella A del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52";
c) all'articolo 10, comma 5, lettera b), il numero 1), e' sostituito dal seguente: "1) quando l'imballaggio e' provvisto di una
etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al
trasporto di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4,
lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base
all'articolo 6 sono altresi' applicabili le disposizioni
dell'articolo 9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprieta'
se quest'ultima non e' stata espressamente indicata
sull'etichetta;";
d) all'articolo 11, i commi 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti: "5. Il Ministro della salute stabilisce altresi', di concerto con le
Amministrazioni competenti e con le modalita', di cui al comma 4:
a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi,
estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili,
irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono
essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi
talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le
persone che manipolano tali preparati che per terzi;
b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi, classificati conformemente all'articolo 6,
possono non essere etichettati o possono essere etichettati in
modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da
non comportare alcun pericolo per l'ambiente;
c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui
alle lettere a) e b), sono etichettati in altro modo idoneo,
qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di
cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.
6. In caso di applicazione dei commi 3, 4...