Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti glifosate, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 2006 relativo alla ri-registrazione provvisoria fino al 30 giugno 2012 di alcuni dei prodotti fitosanitari che hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 marzo 2002;

Considerato che le imprese titolari dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 2, del decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, hanno di conseguenza superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto...

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