Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, contenenti clorprofam, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e

la sicurezza degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva n. 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva clorprofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 maggio 2004 che indica il 31 gennaio 2015 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clorprofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresi' che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, dovranno presentare un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 entro il 31 luglio 2007 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 maggio 2004, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 gennaio 2015 i prodotti fitosanitari indicati in...

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