Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288 - Anno 2006.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»,

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni composti al 30 aprile di ciascun anno di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno,

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2005, recante la ripartizione delle unita previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, con il quale e stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 1319 Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra»;

Visti i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, di cui all'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 288 del 2002;

Viste le comunicazioni dei competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data 2 maggio 2006 e in data 26 aprile 2006;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla...

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