LEGGE 7 febbraio 2006, n. 44 - Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

Coming into Force04 Marzo 2006
Enactment Date07 Febbraio 2006
Published date17 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/02/17/006G0059/CONSOLIDATED/20200229
Official Gazette PublicationGU n.40 del 17-02-2006
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art 1. Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

  1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' fissata:

    1. in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilita' in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

    2. in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E.

  2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresi' ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra affetti da invalidita' comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

  3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.

  4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art 1. Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

  1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' fissata:

    1. in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilita' in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

    2. in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E.

  2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresi' ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra affetti da invalidita' comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

  3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.

  4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.1

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art 1.

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

  1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' fissata:

    1. in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilita' in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

    2. in misura ridotta del 50 per cento in favore degli...

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