DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151 - Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica

Coming into Force13 Maggio 1991
Enactment Date13 Maggio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/05/13/091G0189/CONSOLIDATED/20161024
Published date13 Maggio 1991
Official Gazette PublicationGU n.110 del 13-05-1991
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di contenere il fabbisogno del settore statale per il corrente anno nei termini fissati dal Parlamento con il documento di programmazione economico- finanziaria per il triennio 1991-1993 e con i documenti di bilancio per l'anno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 2), e' soppresso.

  2. Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il numero 20) e' sostituito dal seguente: "20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, escluse le piante ornamentali (v.d. 06.01 - ex 06.02);";

    b) il numero 78) e' sostituito dal seguente: "78) preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 21.05);";

    c) i numeri 13), 25), 39), 44), 57), 67), 80), 99), 100), 101) e 102) sono soppressi.

  3. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 11 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto cosi' come definiti dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 19 per cento.".

  4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per cento per le cessioni ed importazioni di:

    a) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v.d. 03.03);

    b) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);

    c) piante ornamentali (v.d. ex 06.02);

    d) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);

    e) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d. 19.05);

    f) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

    g) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);

    h) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

    i) materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonche' di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni;

    l) calzature.

  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) nell'articolo 13, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Per le cessioni dei beni indicati alla lettera e-bis) del secondo comma dell'articolo 19 la base imponibile e' ridotta alla meta' qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa.";

    b) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente lettera: " e-bis) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento.";

    c) nell'articolo 27, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita', ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente puo' fare riferimento alle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attivita', dalla seconda liquidazione periodica dell'anno.";

    d) nell'articolo 27, secondo comma, le parole: "Entro lo stesso termine" sono sostituite con le parole: "Entro il termine previsto dal primo comma";

    e) nell'articolo 27, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 109 quando l'imposta e' del nove per cento, per 112 quando l'imposta e' del dodici per cento, per 119 quando l'imposta e' del diciannove per cento, per 138 quando l'imposta e' del trentotto per cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.".

  6. Nell'articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, dopo le parole "pari al 65 per cento" sono aggiunte le parole: ", elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27,".

  7. Le modificazioni recate dal presente articolo al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano a partire dalla liquidazione relativa al mese di maggio 1991; per l'anno 1991 l'opzione si esercita e si intende comunicata all'ufficio con la effettuazione, in conformita' ai criteri previsti dal secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, della liquidazione relativa al mese di maggio ed e' vincolante per le liquidazioni relative ai successivi mesi dello stesso anno.

Art 1.

1. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i numeri 1) e 2) sono soppressi.

((2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche.

a) dopo il numero 10) e' inserito il seguente:

"10 bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03)";

b) il numero 58) e' sostituito dal seguente;

"58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testascei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05)";

c) il numero 78) e' sostituito dal seguente:

"78) preparazioni alimentari composte omogenizzate (v.d. ex 21.05)";

d) il numero 91) e' sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07)";

e) i numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102) e 117) sono soppressi)).

  1. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 11 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto cosi' come definiti dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 19 per...

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