LEGGE 17 agosto 1999, n. 290 - Proroga di termini nel settore agricolo

Coming into Force21 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/20/099G0369/ORIGINAL
Enactment Date17 Agosto 1999
Published date20 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.195 del 20-08-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Immissione in circolazione delle motoagricole

  1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1999.

Art 2.

Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 507 del 1994

  1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1 luglio 1995.

  2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.

  3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: "periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "periodo non superiore a quattro anni".

Art 3.

Supporto alla programmazione agricola nazionale

  1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' ulteriormente prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 1999, fino al completamento del riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Per la predetta finalita' e' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 375 milioni...

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