DECRETO-LEGGE 25 maggio 1998, n. 156 - Proroga di termini in materia di acque di balneazione

Coming into Force25 Maggio 1998
Enactment Date25 Maggio 1998
Published date25 Maggio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/05/25/098G0208/CONSOLIDATED/19980724
Official Gazette PublicationGU n.119 del 25-05-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra l'altro, e' stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare la facolta' prevista dal predetto decretolegge, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

Acque di balneazione

  1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.

Art 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo...

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